REGOLAMENTO (CE) N. 2100/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali
Testo in vigore al
Art. 4 Ufficio comunitario
Per l'applicazione del presente regolamento è istituito un Ufficio comunitario delle varietà vegetali, qui di seguito denominato «l'Ufficio».
Parte seconda. Diritto sostanziale
Capo I. Condizioni che regolano la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali
Art. 5 Oggetto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali
1. Oggetto del diritto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali possono essere le varietà di tutte le specie e di tutti i generi botanici, compresi, inter alia, gli ibridi tra generi e specie.
2. Ai fini del presente regolamento, per «varietà» si intende un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale, a prescindere dal fatto che siano o meno soddisfatte pienamente le condizioni per la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali, possa essere:
definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultante da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi,
distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche e
considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato.
3. Un insieme vegetale consiste di vegetali interi o di parti di vegetali, nella misura in cui tali parti di vegetali siano in grado di produrre vegetali interi, denominati entrambi in appresso «costituenti varietali».
4. L'espressione delle caratteristiche di cui al paragrafo 2, primo trattino può essere invariabile o variabile tra costituenti varietali dello stesso tipo purché il grado di variazione sia anche il risultato del genotipo o della combinazione di genotipi.
Art. 6 Varietà ammesse alla tutela
La privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere concessa per varietà che siano
a) distinte,
b) omogenee,
c) stabili e
d) nuove.
Inoltre, la varietà deve essere designata da una denominazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 63.
Art. 7 Distinzione
1. Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda determinata in virtù dell'articolo 51.
2.
L'esistenza di un'altra varietà si considera notoriamente conosciuta, in particolare, se alla data di presentazione della domanda, determinata in virtù dell'articolo 51:
a) tale varietà ha formato oggetto di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali o è stata iscritta in un registro ufficiale delle varietà vegetali, nella Comunità o in qualunque Stato oppure nell'ambito di un'organizzazione intergovernativa competente in materia;
b) per tale varietà è stata chiesta la concessione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali o l'iscrizione nel suddetto registro ufficiale, a condizione che nel frattempo la domanda sia stata accolta.
Il regolamento di esecuzione a norma dell'articolo 114 può specificare altri casi come esempi da considerare notoriamente conosciuti.
Art. 8 Omogeneità
Una varietà si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di altri caratteri usati per la descrizione della varietà.
Art. 9 Stabilità
Una varietà si considera stabile se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione nonché di altri usati per la descrizione della varietà, rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni o, nel caso di uno specifico ciclo di moltiplicazione, al termine di ciascun ciclo.
Art. 10 Novità
1. Una varietà si considera nuova qualora alla data della presentazione della domanda, determinata in virtù dell'articolo 51, i costituenti varietali o un materiale del raccolto della varietà non sono stati venduti o altrimenti ceduti a terzi dal costitutore o con il suo consenso, conformemente all'articolo 11, ai fini dello sfruttamento della varietà:
a) più di un anno prima della summenzionata data, all'interno del territorio della Comunità;
b) più di quattro anni o, per le specie arboree e viticole, più di sei anni prima della summenzionata data, al di fuori del territorio della Comunità.
2.
La cessione di costituenti varietali ad un organismo ufficiale a scopi conformi alla legge, o a terzi sulla base di un contratto o altro rapporto giuridico, a soli fini di produzione, di riproduzione della moltiplicazione, di condizionamento o del magazzinaggio, non è considerata cessione a terzi ai sensi del paragrafo 1, purché il costitutore conservi il diritto esclusivo di cessione di questi e di altri costituenti varietali e non si proceda ad un'ulteriore cessione. Tuttavia tale cessione di costituenti varietali è considerata cessione ai sensi del paragrafo 1 se detti costituenti sono ripetutamente utilizzati nella produzione di una varietà ibrida e se vi è cessione dei costituenti varietali o di un materiale del raccolto della varietà ibrida.
Analogamente la cessione di costituenti varietali da parte di una società o ditta ai sensi dell'articolo 58, secondo comma del trattato ad un'altra di tali società o ditte non è considerata cessione a terzi se una di esse appartiene interamente all'altra o quando entrambe appartengono interamente ad una terza società o ditta, sempreché non si proceda ad un'altra cessione. Questa disposizione non si applica alle società cooperative.
3.
La cessione dei costituenti varietali o del materiale del raccolto delle varietà ottenuti da piante coltivati per gli scopi specificati nell'articolo 15, lettere b) e c) e che non siano utilizzati per ulteriore riproduzione o moltiplicazione non si considerano sfruttamento della varietà a meno che non si faccia riferimento alla varietà ai fini di tale cessione.
Analogamente, non si tiene conto della cessione a terzi se questa è dovuta o conseguente al fatto che il costitutore ha esposto la varietà in occasione di un'esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta in base alla convenzione sulle esposizioni internazionali, o in una esposizione organizzata in uno Stato membro ufficialmente riconosciuta equivalente da tale Stato membro.
Capo II. Titolarità
Art. 11 Diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali
1. Il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali spetta alla persona che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero al suo avente causa, entrambi — la persona e il suo avente causa — in appresso denominati «il costitutore».
2. Se due o più persone hanno creato oppure scoperto e sviluppato insieme la varietà, il diritto spetta congiuntamente a tali persone o ai rispettivi aventi causa. Questa disposizione si applica anche a due o più persone nei casi in cui una o più di una di queste abbiano scoperto la varietà e l'altra o le altre l'abbiano sviluppata.
3. Il diritto spetta parimenti congiuntamente al costitutore e a un'altra persona o ad altre persone, qualora il costitutore e l'altra persona o le altre persone abbiano convenuto, con dichiarazione scritta, di esercitare il diritto congiuntamente.
4. Se il costitutore è un lavoratore dipendente, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali viene determinato in base alla normativa nazionale applicabile al contratto di lavoro nel cui contesto la varietà è stata creata o scoperta e sviluppata.
5. Qualora, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali appartenga congiuntamente a due o più persone, una o più di esse può delegare le altre, mediante procura scritta, a chiedere il riconoscimento di tale diritto.
Art. 12 Legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali
La domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica o da qualsiasi organismo assimilato a una persona giuridica ai sensi della legislazione ad esso applicabile.
La domanda può essere presentata congiuntamente da più persone che si trovino in tali condizioni.
Capo III. Effetti della privativa comunitaria per ritrovati vegetali
Art. 13 Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati
1. In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati «il titolare», hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2.
2.
Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente «materiali», richiedono l'autorizzazione del titolare:
a) produzione o riproduzione (moltiplicazione),
b) condizionamento a fini di moltiplicazione,
c) messa in vendita,
d) vendita o altra commercializzazione,
e) esportazione dalla Comunità,
f) importazione nella Comunità,
g) magazzinaggio per uno degli scopi di cui alle lettere da a) a f).
Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a prodotti del raccolto soltanto qualora essi siano stati ottenuti mediante un'utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta e a meno che il titolare abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai suddetti costituenti varietali.
4. Nel regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 114 si può prevedere che in casi specifici le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicano anche ai prodotti direttamente ottenuti da materiali della varietà protetta. Tali disposizioni sono applicabili soltanto qualora tali prodotti siano stati ottenuti mediante un'utilizzazione non autorizzata di materiali della varietà protetta e a meno che il titolare abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione al suddetto materiale. Nella misura in cui le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ai prodotti direttamente ottenuti, questi ultimi sono parimenti considerati «materiale».
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano anche in relazione:
a) alle varietà che sono derivate essenzialmente dalla varietà per la quale è stato concesso il diritto comunitario di protezione delle nuove varietà vegetali, qualora tale varietà non sia essa stessa una varietà essenzialmente derivata,
b) alle varietà che non sono distinte, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, dalla varietà protetta e
c) alle varietà la cui produzione richiede l'utilizzazione ripetuta della varietà protetta.
6. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), una varietà si considera essenzialmente derivata da un'altra varietà, in appresso denominata «varietà iniziale», quando:
a) è derivata prevalentemente dalla varietà iniziale o da una varietà che è essa stessa derivata prevalentemente dalla varietà iniziale,
b) è distinta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, dalla varietà iniziale e
c) eccezion fatta per le differenze risultanti dalla derivazione, è essenzialmente conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri risultanti dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varietà iniziale.
7. Il regolamento d'esecuzione in virtù dell'articolo 114 può specificare possibili forme di derivazione cui si applicano per lo meno le disposizioni del paragrafo 6.
8. Fatti salvi gli articoli 14 e 29, l'esercizio dei diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali non può violare disposizioni adottate per motivi di pubblica moralità, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza o per la protezione della salute e della vita delle persone, degli animali e delle piante, la protezione dell'ambiente, la protezione della proprietà industriale o commerciale ovvero per la salvaguardia della concorrenza, del commercio o della produzione agricola.
Art. 14 Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali
1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano unicamente alle specie di piante agricole di:
a) Piante da foraggio:
Cicer arietinum I. — Cece
Lupinus luteus I. — Lupino giallo
Medicago sativa I. — Erba medica
Pisum sativum I. (partim) — Pisello
Trifolium alexandrinum I. — Trifoglio alessandrino
Trifolium resupinatum I. — Trifoglio persiano
Vicia faba — Fava comune
Vicia sativa I. — Veccia comune
e, per quanto riguarda il Portogallo, Lolium multiflorum lam — Loietto italico
b) Cereali:
Avena sativa — Avena comune
Hordeum vulgare I. — Orzo comune
Oryza sativa I. — Riso
Phalaris canariensis I. — Canaria
Secale cereale I. — Segala
X Triticosecale Wittm. — Segala tetrastica
Triticum aestivum I. emend. Fiori et Paol. — Frumento tenero
Triticum durum Desf. — Frumento duro
Triticum spelta I. — Spelta
c) Patate:
Solanum tuberosum — Patata
d) Piante da olio e da fibra:
Brassica napus I. (partim) — Colza
Brassica rapa I. (partim) — Rapa
Linum usitatissimum — Lino da seme escluso il lino da fibra.
3. Nelle norme di applicazione ai sensi dell'articolo 114 sono stabilite, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell'agricoltore, in base ai seguenti criteri:
non vi sono restrizioni quantitative a livello di azienda agricola nei limiti delle esigenze della stessa;
il prodotto del raccolto può essere trattato, per essere piantato, dall'agricoltore stesso o da servizi messi a sua disposizione, fatte salve alcune restrizioni in materia di organizzazione della lavorazione di detto prodotto del raccolto che possono essere stabilite dagli Stati membri, in particolare per assicurare l'identità del prodotto sottoposto a trattamento con quello risultante da tale operazione;
i piccoli agricoltori non sono tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare; per piccoli agricoltori si intendono:
nel caso delle specie vegetali di cui al paragrafo 2 del presente articolo cui si applica il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un sistema di sostegno ai produttori di taluni seminativi1, gli agricoltori che non coltivano vegetali su una superficie più ampia di quella che sarebbe necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali; per il calcolo della superficie si applica l'articolo 8, paragrafo 2 del citato regolamento;
nel caso delle altre specie vegetali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli agricoltori che soddisfano opportuni criteri paragonabili;
agli altri agricoltori viene richiesta un'equa remunerazione del titolare, sensibilmente inferiore all'importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona; l'esatto ammontare di tale equa remunerazione può essere soggetto a variazioni nel tempo, tenuto conto del ricorso che si farà alla deroga di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la varietà in questione;
il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo o delle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo è di esclusiva responsabilità dei titolari; nell'organizzare detto controllo essi non possono prevedere un'assistenza da parte di organi ufficiali;
le relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento; le informazioni pertinenti possono altresì essere fornite da organi ufficiali che partecipano al controllo della produzione agricola, qualora dette informazioni siano state raccolte nel normale espletamento delle loro funzioni, senza oneri amministrativi o finanziari supplementari. Queste disposizioni lasciano impregiudicata, per quanto concerne i dati personali, la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione degli individui rispetto al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.
Art. 15 Limitazione degli effetti della privativa comunitaria per ritrovati vegetali
La privativa comunitaria per ritrovati vegetali non si estende:
a) ad atti effettuati privatamente e per scopi non commerciali,
b) ad atti effettuati per scopi sperimentali,
c) ad atti effettuati per costituire, scoprire o sviluppare nuove varietà,
d) ad atti di cui all'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, per quanto riguarda tali altre varietà, fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 5, o nei casi in cui l'altra varietà o il materiale di tale varietà siano protetti da un diritto di proprietà che non contiene un'analoga disposizione, e
e) ad atti il cui divieto sarebbe contrario alle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 8, all'articolo 14 o all'articolo 29.
Art. 16 Esaurimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali
La privativa comunitaria per ritrovati vegetali non si estende agli atti riguardanti il materiale della varietà protetta o di una varietà contemplata dalle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 5, che sia stata ceduta ad altri in qualsiasi parte della Comunità dal titolare o con il suo consenso, o qualsiasi materiale derivante da detto materiale, a meno che tali atti:
a) siano relativi all'ulteriore moltiplicazione della varietà in questione, salvo se tale moltiplicazione era prevista al momento della cessione del materiale, oppure
b) siano relativi all'esportazione di costituenti della varietà in paesi terzi dove non siano protette le varietà del genere o specie cui appartiene la varietà, salvo se il materiale esportato è destinato al consumo finale.
Art. 17 Uso della denominazione varietale
1. Qualsiasi persona che, all'interno del territorio della Comunità, offra o ceda ad altri per scopi commerciali costituenti varietali di una varietà protetta o di una varietà contemplata dalle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 5 è tenuto ad indicare la denominazione varietale attribuita alla varietà ai sensi del l'articolo 63; qualora si tratti di informazioni scritte, la denominazione varietale deve essere facilmente riconoscibile e chiaramente leggibile. Qualora vi sia un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale, o un'analoga indicazione associata alla denominazione varietale attribuita, detta denominazione deve essere facilmente riconoscibile in quanto tale.
2. Qualsiasi persona che svolga tali atti per quanto riguarda qualsiasi altro materiale della varietà è tenuta ad informare di tale denominazione conformemente ad altre disposizioni legali o qualora ne faccia richiesta un'autorità, l'acquirente o qualsiasi altra persona che abbia un interesse legittimo.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche dopo l'estinzione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
Art. 18 Limiti all'impiego della denominazione varietale
1. Il titolare non può avvalersi del diritto conferitogli in ordine ad una designazione identica alla denominazione varietale per ostacolare il libero uso di tale denominazione in relazione alla varietà anche dopo l'estinzione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
2. I terzi possono avvalersi del diritto concesso in ordine ad una designazione che sia identica alla denominazione varietale per ostacolare il libero uso di tale denominazione soltanto se tale diritto è stato concesso prima che fosse attribuita detta denominazione varietale ai sensi dell'articolo 63.
3. Qualora una varietà sia protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o, in uno Stato membro o in un membro dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali, da una privativa nazionale, all'interno della Comunità non potranno essere utilizzate né la sua denominazione designata né qualsiasi altra denominazione che possa essere confusa con essa relativamente ad un'altra varietà della stessa specie botanica o per una specie considerata apparentata in base alla pubblicazione effettuata conformemente all'articolo 63, paragrafo 5, o per il materiale di tale varietà.
Capo IV. Durata ed estinzione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali
Art. 19 Durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali
1. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali dura fino allo scadere del venticinquesimo anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del trentesimo anno civile successivo all'anno della concessione del diritto.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prolungare al massimo di altri cinque anni tale durata per quanto riguarda generi o specie specifici.
3. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali si estingue prima della scadenza dei periodi contemplati al paragrafo 1 o conformemente al paragrafo 2, se il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione scritta indirizzata all'Ufficio; l'estinzione ha effetto dal giorno successivo a quello in cui l'Ufficio riceve la dichiarazione.
Art. 20 Dichiarazione di nullità della privativa per ritrovati vegetali
1. L'Ufficio dichiara nulla la privativa comunitaria per ritrovati vegetali se è accertato che:
a) le condizioni stabilite agli articoli 7 o 10 non erano soddisfatte al momento della concessione del diritto, o
b) le condizioni stabilite agli articoli 8 e 9 non erano soddisfatte al momento della concessione del diritto, nel caso di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali basata essenzialmente su informazioni e documenti forniti dal richiedente, o
c) la privativa è stata concessa ad una persona che non ne aveva il diritto, a meno che essa sia trasferita alla persona avente diritto.
2. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali dichiarata nulla è considerata come non avente avuto, fin dall'inizio, gli effetti specificati nel presente regolamento.
Art. 21 Annullamento della privativa per ritrovati vegetali
1. L'Ufficio annulla la privativa comunitaria per ritrovati vegetali con effetto in futurum qualora sia accertato che le condizioni stabilite agli articoli 8 o 9 non sono più soddisfatte. Qualora sia accertato che dette condizioni non erano già più soddisfatte ad una data precedente a quella dell'annullamento, quest'ultimo può avere effetto a decorrere da tale data.
2. L'Ufficio può annullare la privativa comunitaria per ritrovati vegetali con effetto in futurum se il titolare, dopo apposita richiesta ed entro i termini specificati dall'Ufficio:
a) non ha soddisfatto uno degli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, oppure
b) nel caso specificato all'articolo 66, non propone un'altra denominazione conforme della varietà, oppure
c) non paga le tasse dovute per il mantenimento in vigore della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, oppure
d) in veste di titolare iniziale o in veste di avente causa in seguito a un trasferimento conforme all'articolo 23, non soddisfa più le condizioni stabilite agli articoli 12 e 82.
Capo V. La privativa comunitaria per i ritrovati vegetali come elemento patrimoniale
Art. 22 Equiparazione al diritto nazionale
1. Salvo disposizioni contrarie degli articoli da 23 a 29, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali come oggetto di proprietà si considera a tutti gli effetti e per l'intero territorio della Comunità come il corrispondente diritto di proprietà nello Stato membro sul territorio del quale:
a) in base all'iscrizione nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali, il titolare aveva il domicilio, la sede o uno stabilimento alla data considerata, o
b) se le condizioni di cui alla lettera a) non sono soddisfatte, il primo rappresentante legale del titolare, secondo quanto indicato nel registro precitato, aveva il domicilio, la sede o uno stabilimento alla data dell'iscrizione.
2. Se non ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1, lo Stato di cui al paragrafo 1 è costituito dallo Stato membro in cui ha sede l'Ufficio.
3. Se il registro di cui al paragrafo 1 contiene, per il titolare o il suo rappresentante legale, l'indicazione di un domicilio, di una sede o di uno stabilimento in due o più Stati membri, il paragrafo 1 si applica al primo domicilio o sede o stabilimento iscritto.
4. Se due o più persone sono iscritte nel registro di cui al paragrafo 1 come contitolari, il titolare da prendere in considerazione per l'applicazione del paragrafo 1, lettera a) è il primo dei contitolari che, per ordine di iscrizione, soddisfa le condizioni suddette. Qualora nessuno dei contitolari soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica il paragrafo 2.
Art. 23 Trasferimento
1. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere trasferita a uno o più aventi causa.
2. Il trasferimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per cessione può essere effettuato solo a favore degli aventi causa che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 12 e all'articolo 82. La cessione deve essere fatta per iscritto e deve essere firmata dalle parti contraenti, a meno che non risulti da sentenza o da qualsiasi altro atto che concluda un procedimento giudiziario; altrimenti la cessione è nulla.
3. Salvo che l'articolo 100 disponga altrimenti, il trasferimento non incide sui diritti acquisiti da terzi prima della data del trasferimento stesso.
4. Il trasferimento ha effetto dinanzi all'Ufficio e nei confronti di terzi solo dietro presentazione dei documenti prescritti dal regolamento di esecuzione, previa iscrizione nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali. Tuttavia, prima dell'iscrizione, il trasferimento può essere impugnato nei confronti di terzi che hanno acquisito diritti dopo la data del trasferimento stesso ma che erano a conoscenza del medesimo al momento dell'acquisizione di tali diritti.
Art. 24 Esecuzione forzata
La privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere oggetto di misure di esecuzione forzata e di provvedimenti provvisori, anche cautelari, ai sensi dell'articolo 24 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988, in appresso denominata «convenzione di Lugano».