Sez. 1, Sentenza n. 23053 del 10/05/2002 Ud. (dep. 14/06/2002) Rv. 221635 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Gestione di una sala giochi - Reato previsto dall'art. 659, comma secondo, cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Reato di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen. - Configurabilità - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE
L'esercizio di una sala giochi non può essere considerato mestiere intrinsecamente e necessariamente rumoroso, sicché l'eventuale disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone causato da emissioni rumorose da essa provenienti può configurare il reato previsto dal primo comma dell'art. 659 cod. pen. e non quello previsto dal comma successivo. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza del reato sul rilievo che mancava l'elemento costitutivo dell'idoneità del rumore, propagatosi esclusivamente al piano dell'edificio immediatamente sovrastante il pubblico esercizio, a recare disturbo a un numero indeterminato di persone).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)