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Sez. 3, Sentenza n. 1516 del 22/06/1967 (Rv. 328237 - 01)

MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA DA PARTE DEL MANDANTE - REVOCABILITA O IRREVOCABILITA - VARIE IPOTESI - MANDATO IN REM PROPRIAM - DISCIPLINA - DEROGA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328237-01

MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA DA PARTE DEL MANDANTE - REVOCABILITA O IRREVOCABILITA - VARIE IPOTESI - MANDATO IN REM PROPRIAM - DISCIPLINA - DEROGA - AMMISSIBILITA.*

L'irrevocabilita del mandato, a norma dell'art. 1723 cod.civ., puo derivare, non solo da un'espressa pattuizione, ma anche dal fatto che esso risulti conferito nell'interesse del mandatario o di un terzo, oltre che del mandante. In questa seconda ipotesi, la tutela del mandatario e attuata dalla legge in maniera piu energica. Infatti, se l'irrevocabilita deriva solo da un patto intercorso tra le parti, il mandante puo, malgrado cio, revocare il mandato, determinando l'Estinzione del rapporto e, conseguentemente, il venir meno del potere del mandatario di agire per suo conto, rispondendo, peraltro, in tal caso, dei danni, salvo che ricorra una giusta causa di revoca (art. 1723, prima parte, cod. civ.). quando invece, l'irrevocabilita e un effetto dell'interesse del mandatario o di un terzo, concorrente con quello del mandatario, la revoca, salvo che ricorra una giusta causa, non vale a determinare l'Estinzione del rapporto ne, quindi, a far venir meno il potere di agire del mandatario (art. 1723, cpv. Cod. civ.). la tutela di questo e, dunque, attuata, oltre che con la responsabilita del mandante, il quale operi in violazione degli obblighi a lui incombenti, anche mediante l'inefficacia della revoca. In tale seconda ipotesi, di mandato in rem propriam, inoltre, l'Estinzione del rapporto non si verifica neppure per morte o per sopravvenuta incapacita del mandante. L'irrevocabilita del mandato derivante dall'interesse del mandatario o del terzo non e peraltro, assoluta, consentendo l'art. 1723, cpv., cod. civ. alle parti di derogarvi. Quando intervenga un patto a consentire la revoca, le parti possono, nell'Esercizio della loro autonomia contrattuale, dare ad esso l'ampiezza che ritengono piu conveniente al regolamento dei loro interessi, possono, cioe, pattuire puramente e semplicemente la revocabilita del mandato, sebbene conferito anche nell'interesse del mandatario o di un terzo, e possono, invece, stabilire che la revoca sia consentita solo in determinati casi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)