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Sez. 3, Sentenza n. 9706 del 16/12/2016 Ud. (dep. 28/02/2017) Rv. 269354 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO | Legge n. 75 del 1958 - Misura di sicurezza ex art. 538 cod. pen. - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269354-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO

Anche dopo la legge 20 febbraio 1958, n. 75 è rimasto in vigore l'art. 538 cod. pen., per cui la misura di sicurezza ivi prevista resta applicabile ai reati di cui agli artt. 3 e 4 della legge citata. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, in ragione di quanto previsto dall'art. 31, comma secondo, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, la misura di sicurezza detentiva può tuttavia essere applicata in relazione al reato di sfruttamento della prostituzione solo previo accertamento in concreto della pericolosità sociale dell'autore del fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 538, Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 31 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)