Modifica all'articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, la parola: "evidente" e' soppressa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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