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Sez. 4, Sentenza n. 6003 del 04/03/1982 Ud. (dep. 19/06/1982) Rv. 154281 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - PREDISPOSIZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - VIGILANZA SULL'EFFETTIVO USO DA PARTE DEGLI OPERAI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154281-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - PREDISPOSIZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - VIGILANZA SULL'EFFETTIVO USO DA PARTE DEGLI OPERAI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*

Per escludere la responsabilità penale del datore di lavoro in caso d'infortunio, non è sufficiente la predisposizione delle misure di prevenzione perché sussiste l'ulteriore dovere di vigilare sull'effettivo uso delle predette misure da parte degli operai. (Conf mass n 132582; (Conf mass n 146366).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)