Sez. 4, Sentenza n. 6003 del 04/03/1982 Ud. (dep. 19/06/1982) Rv. 154281 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - PREDISPOSIZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - VIGILANZA SULL'EFFETTIVO USO DA PARTE DEGLI OPERAI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - PREDISPOSIZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - VIGILANZA SULL'EFFETTIVO USO DA PARTE DEGLI OPERAI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
Per escludere la responsabilità penale del datore di lavoro in caso d'infortunio, non è sufficiente la predisposizione delle misure di prevenzione perché sussiste l'ulteriore dovere di vigilare sull'effettivo uso delle predette misure da parte degli operai. (Conf mass n 132582; (Conf mass n 146366).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)