Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico
Testo in vigore al
Capo I. Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1 Alienazione degli immobili del demanio artistico e storico
1. I beni immobili di interesse storico e artistico di proprieta' dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, costituenti il demanio artistico e storico a norma dell'articolo 822 del codice civile, non possono essere alienati e formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalita' stabiliti dal presente regolamento.
2. Il conferimento in concessione o l'utilizzazione mediante convenzione dei beni indicati al comma 1 e' autorizzata secondo la procedura stabilita nel presente regolamento.
Art. 2 Beni inalienabili
1. Gli immobili indicati nell'articolo 1, comma 1, sono inalienabili quando siano:
a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;
b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, d'ora in avanti indicato come "Testo unico";
c) beni di interesse archeologico;
d) beni che documentano l'identita' e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, d'ora in avanti indicato come "Ministro", anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi.
2. Gli immobili indicati al comma 1 possono essere oggetto di conferimento in concessione o di utilizzazione mediante convenzione, nei limiti e con le modalita' previste dal presente regolamento.
Capo II. Alienazioni
Sezione I. Individuazione dei beni
Art. 3 Presentazione degli elenchi da parte di regioni, province e comuni
1. Le regioni, le province, i comuni, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, trasmettono al Soprintendente regionale per i beni e le attivita' culturali, d'ora in avanti indicato come "Soprintendente regionale", l'aggiornamento dell'elenco previsto dall'articolo 5 del testo unico, relativamente agli immobili di loro proprieta' indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico.
2. Nello stesso termine previsto dal comma 1, le regioni, le province, i comuni trasmettono l'elenco degli immobili di loro proprieta' realizzati almeno quarantacinque anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 4 Individuazione dei beni appartenenti a regioni, province e comuni
1. Il Soprintendente regionale, entro il termine di ventiquattro mesi dalla ricezione degli elenchi indicati nell'articolo 3:
a) comunica all'ente proprietario i beni, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, che non rivestono interesse artistico e storico;
b) integra l'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, con gli immobili inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 2, che hanno interesse storico artistico;
c) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 6 del testo unico, relativamente agli immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3.
2. Il Soprintendente regionale puo' chiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine di cui al comma 1 e' sospeso fino all'integrale acquisizione della documentazione richiesta.
3. Il Soprintendente regionale, prima di adottare i provvedimenti di cui al comma 1, lettera b), invita l'ente interessato a formulare entro sessanta giorni eventuali controdeduzioni.
Art. 5 Aggiornamento degli elenchi
1. Le regioni, le province e i comuni almeno ogni tre anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comunicano al Soprintendente regionale:
a) le integrazioni dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1;
b) l'elenco degli immobili la cui realizzazione sia avvenuta in data antecedente agli ultimi quarantacinque anni.
2. Entro diciotto mesi dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, il Soprintendente regionale adotta i provvedimenti indicati nell'articolo 4, comma 1.
Art. 6 Alienabilita' degli immobili inseriti negli elenchi
1. Fermi restando i casi di inalienabilita' di cui all'articolo 2, l'alienazione dei beni inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, come modificati dal Soprintendente regionale a norma dell'articolo 4, e' soggetta ad autorizzazione.
2. Gli immobili del demanio artistico e storico delle regioni, delle province e dei comuni non inseriti negli elenchi di cui agli articoli 3, comma 1, non sono alienabili.
Sezione II. Regime dell'autorizzazione
Art. 7 Richieste di autorizzazione ad alienare
1. La richiesta di autorizzazione ad alienare e' presentata dall'ente proprietario al Soprintendente regionale e contiene, oltre ai dati identificativi dell'immobile, un programma consistente nella descrizione degli obiettivi di tutela e valorizzazione conseguibili con l'alienazione ed, in particolare, dei seguenti elementi:
a) misure di conservazione;
b) destinazione d'uso del bene;
c) modalita' di pubblica fruizione del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;
d) tempi di realizzazione.
2. Qualora l'alienazione riguardi porzioni di complessi immobiliari, e' altresi' indicato l'impatto degli interventi previsti nel programma sul complesso in cui il bene e' inserito.
Art. 8 Autorizzazione ad alienare particolari categorie di beni
1. Qualora l'alienazione riguardi immobili in atto destinati ad uso abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione ad alienare prescinde dalla presentazione del programma consistente nella descrizione degli obiettivi di tutela e valorizzazione perseguiti, di cui all'articolo 7, comma 1, e si limita ad indicare gli elementi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle alienazioni di porzioni di edifici quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) la proprieta' dell'edificio appartenga, in misura non inferiore al settantacinque per cento del valore economico, a soggetti privati o ad enti pubblici non territoriali;
b) la porzione da alienare non costituisca l'unica parte dell'edificio a rivestire interesse artistico e storico.
Art. 9 Rilascio dell'autorizzazione
1. Il Soprintendente regionale delibera sulla richiesta di autorizzazione con provvedimento espresso, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi, rispettivamente per le ipotesi disciplinate dagli articoli 7 e 8, nel termine di centoventi e novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Qualora il Soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 1 e' sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre sessanta giorni.
Art. 10 Contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata qualora l'alienazione pregiudichi la conservazione, l'integrita' e la fruizione pubblica del bene ovvero non sia garantita la compatibilita' della destinazione d'uso del bene con il suo carattere storico e artistico.
2. L'autorizzazione ad alienare e' rilasciata alle condizioni indicate nella richiesta di cui agli articoli 7 e 8 ed approvate dal Soprintendente regionale.
3. L'autorizzazione prescrive:
a) le misure di tutela del bene e, in particolare:
1) le misure di conservazione;
2) l'indicazione degli usi incompatibili con il carattere artistico e storico del bene o pregiudizievoli alla sua integrita';
3) le condizioni di fruizione pubblica, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso del bene;
b) la previsione, nel contratto di alienazione, della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 11.
4. Per le ipotesi disciplinate dall'articolo 7, l'autorizzazione prescrive altresi' la realizzazione, entro il termine indicato nella richiesta, del programma proposto. La valutazione comparativa tra il programma proposto ed altre possibili modalita' di valorizzazione del bene e' effettuata dal Soprintendente in collaborazione con l'ente richiedente.
5. L'indicazione di cui al comma 3, lettera a), numero 2), non comporta valutazione di compatibilita' delle destinazioni d'uso non espressamente menzionate.
6. Nell'atto con il quale e' rilasciata l'autorizzazione, il Soprintendente regionale dichiara altresi' l'interesse particolarmente importante del bene del quale e' stata autorizzata l'alienazione in favore di soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 5, comma 1, del testo unico. Nel provvedimento di dichiarazione sono riportate le misure di tutela prescritte nell'autorizzazione a norma del comma 3.
7. L'autorizzazione e la dichiarazione, su richiesta del Soprintendente regionale, sono trascritte nei registri immobiliari ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, anche ai fini dell'articolo 11 del presente regolamento.
8. La mancata realizzazione del programma di cui all'articolo 7 nel termine indicato nell'autorizzazione costituisce uso del bene incompatibile con il suo carattere storico-artistico.
9. Qualora con la richiesta di autorizzazione siano presentati anche i progetti definitivi delle opere di conservazione e restauro del bene, l'autorizzazione comprende anche l'approvazione dei progetti stessi.
Sezione III. Risoluzione del contratto di alienazione
Art. 11 Risoluzione del contratto
1. Nel contratto di alienazione dei beni indicati all'articolo 1, l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10 costituisce obbligazione principale dell'acquirente.
2. Per il caso di inadempimento dell'obbligazione di cui al comma 1, nel contratto di alienazione sono previste:
a) la clausola di cui all'articolo 1456 del codice civile;
b) la clausola penale di cui all'articolo 1382 del codice civile, con la quale l'acquirente si obbliga a versare a titolo di risarcimento una somma pari al venticinque per cento del prezzo, salvo maggior danno.
3. Il Soprintendente regionale comunica all'ente alienante le inadempienze dell'acquirente accertate nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.
4. La dichiarazione di valersi della clausola risolutiva e' adottata entro novanta giorni dal verificarsi dell'inadempimento o dalla conoscenza di questo ovvero entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3.
Sezione IV. Prelazione
Art. 12 Diritto di prelazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali ha facolta' di acquistare i beni per i quali e' avanzata richiesta di autorizzazione all'alienazione da parte di regioni, province e comuni, al prezzo di base d'asta.
2. Ove non vi sia accordo tra Ministero e l'ente alienante, ovvero in caso di mancata indicazione del prezzo, il valore del bene e' stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dall'alienante ed il terzo dal Presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
3. Il diritto di prelazione e' esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione ad alienare ed il relativo provvedimento e' notificato all'alienante.
4. In caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello indicato dall'alienante, il Ministero ha facolta' di esercitare la prelazione a norma degli articoli 59, 60 e 61 del testo unico. In tali ipotesi, l'ente alienante denuncia la vendita entro sessanta giorni.