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Sez. 1, Sentenza n. 2694 del 10/01/1979 Ud. (dep. 16/03/1979) Rv. 141483 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - ESORBITANTI DAI LIMITI DELLA REGIUDICANDA AL GIUDICE DI APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141483-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MOTIVI NUOVI IN CASSAZIONE - ESORBITANTI DAI LIMITI DELLA REGIUDICANDA AL GIUDICE DI APPELLO - INAMMISSIBILITA.*

Il ricorso per Cassazione non e proponibile per motivi, concernenti le statuizioni del giudice di primo grado, che esorbitino dai limiti entro i quali il procedimento fu devoluto ai giudici di appello, poiche nelle parti e sui punti non investiti d'appello la sentenza ha acquistato autorita di cosa giudicata. (Conf mass n 138310).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)