Sez. 2 - , Ordinanza n. 9556 del 07/04/2023 (Rv. 667537 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA' | Limiti di velocità - Violazione dell’art. 142, comma 6 bis, codice della strada - Postazioni fisse e mobili - Obbligo di preventiva segnalazione e di visibilità - Necessità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITA'
In tema di rilevamento della velocità mediante apparecchiature elettroniche, l'art. 142, comma 6-bis, del codice della strada, secondo il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.
Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 com. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, DM Trasporti 15/08/2007
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)