Sez. 1, Sentenza n. 2220 del 03/07/1968 (Rv. 334453 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - INAMMISSIBILITA - GIUDIZIO DI REVOCAZIONE - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - INAMMISSIBILITA - GIUDIZIO DI REVOCAZIONE - NECESSITA.*
Il travisamento dei fatti - salvo che si traduca in omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia - non puo costituire motivo di ricorso per Cassazione, risolvendosi esso in un vizio della sentenza, riparabile mediante istanza di revocazione. Conforme alla sentenza n. 3011-67, massima n. 330727'8-67, massima n. 325605.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)