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Sez. 1, Sentenza n. 2220 del 03/07/1968 (Rv. 334453 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - INAMMISSIBILITA - GIUDIZIO DI REVOCAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1968-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334453-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - INAMMISSIBILITA - GIUDIZIO DI REVOCAZIONE - NECESSITA.*

Il travisamento dei fatti - salvo che si traduca in omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia - non puo costituire motivo di ricorso per Cassazione, risolvendosi esso in un vizio della sentenza, riparabile mediante istanza di revocazione. Conforme alla sentenza n. 3011-67, massima n. 330727'8-67, massima n. 325605.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)