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Sez. 2, Sentenza n. 1754 del 08/06/1968 (Rv. 333641 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - FINALITA DELL'AZIONE IN CASO DI MORTE DEL PRESUNTO GENITORE NATURALE- CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
Stato
decisa il 1968-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333641-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - FINALITA DELL'AZIONE IN CASO DI MORTE DEL PRESUNTO GENITORE NATURALE- CONSEGUENZE IN ORDINE ALLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*

Il legislatore, stabilendo nell'art. 276 cod. civ. che, in caso di morte del presunto genitore naturale, legittimati passivi sono i suoi eredi, dimostra di ritenere che l'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternita naturale, dopo la morte del presunto padre, abbia anche finalita successorie. Se poi sia da escludere che l'Azione proposta dopo la morte del presunto genitore abbia carattere strumentale nei riguardi dell'eredita di costui e sia invece certo che essa abbia carattere strumentale solo nei riguardi dell'eredita dell'ascendente legittimo immediato del presunto genitore naturale (art. 577 cod. civ) in tal caso la legittimazione passiva spetta non gia agli eredi del presunto genitore naturale, ma agli eredi dell'ascendente legittimo di lui che sono i soli veramente interessati alla resistenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Civ. art. 577 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)