Sez. 2, Sentenza n. 3397 del 05/06/1984 (Rv. 435410 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - RIPARAZIONI, MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI COMPIUTE DAL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE, OBBLIGATO A TRASFERIRNE UNA QUOTA, ANTERIORMENTE ALLA SENTENZA DI TRASFERIMENTO PRONUNCIATA EX ART. 2932 COD. CIV. - DISCIPLINA APPLICABILE.*
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) (PATTO DI RETROVENDITA) - RIPARAZIONI, MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI COMPIUTE DAL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE, OBBLIGATO A TRASFERIRNE UNA QUOTA, ANTERIORMENTE ALLA SENTENZA DI TRASFERIMENTO PRONUNCIATA EX ART. 2932 COD. CIV. - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Con riguardo alle riparazioni, ai miglioramenti ed alle addizioni, che il proprietario esclusivo di un immobile, contrattualmente obbligato a trasferirne una quota, abbia effettuato prima che l'altro contraente abbia ottenuto sentenza costitutiva di tale trasferimento, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., non possono essere applicate le norme relative alle opere fatte da un comunista sulla cosa comune, dato che la comunione insorge solo con la pronuncia di quella sentenza, con la conseguenza che gli eventuali diritti a rimborsi od indennizzi restano regolati dai patti del suddetto contratto, ovvero, in difetto, ed in via analogica, dalla disciplina degli artt. 1148 e segg. cod. civ. sulle spettanze del possessore in caso di restituzione della cosa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1108, Cod. Civ. art. 1148, Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)