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Sez. 2, Sentenza n. 1263 del 11/05/1973 (Rv. 363841 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ESTENSIONE - IN GENERE - PRIVAZIONE PARZIALE DEL POSSESSO O DEL COMPOSSESSO - SUFFICIENZA - RIDUZIONE E RECINZIONE DI UNA STRADA - ATTO DI SPOGLIO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1973-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363841-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ESTENSIONE - IN GENERE - PRIVAZIONE PARZIALE DEL POSSESSO O DEL COMPOSSESSO - SUFFICIENZA - RIDUZIONE E RECINZIONE DI UNA STRADA - ATTO DI SPOGLIO - CONFIGURABILITA.*

A concretare obiettivamente lo spoglio, non si richiede la totale privazione del possesso, ma e sufficiente una privazione parziale di esso o del compossesso, la quale consegua a qualunque arbitraria modificazione dello stato dei luoghi, perpetrata nella consapevolezza del divieto espresso e valido del possessore, e che restringa o riduca le facolta inerenti al potere esercitato sulla cosa o comunque renda meno comodo l'Esercizio del possesso esclusivo o del compossesso. Pertanto, l'arbitraria riduzione dell'ampiezza di una strada, la recinzione della medesima e il restringimento dell'ingresso ad essa costituiscono altrettanti fatti di spoglio anziche di una turbativa dell'altrui possesso del passaggio che legittimano la proposizione dell'Azione di reintegrazione. (V 2639/70, mass n 349049; 749/70, mass n 346019).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)