Sez. 3, Sentenza n. 21810 del 27/10/2015 (Rv. 637530 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA | Dichiarazione di fallimento successiva alla prposizione dell'azione revocatoria - Subentro del curatore fallimentare - Eslusività del diritto di proseguire il giudizio - Limiti - Giudizio coinvolgente un terzo - Legittimazione del creditore originario - Permanenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA
Il principio secondo cui, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento dopo la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria, ove il curatore subentri nel giudizio, ai sensi dell'art. 66 della l.fall., vengono meno la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario, opera solo quando si tratti di azione revocatoria ordinaria proposta esclusivamente nei confronti del debitore poi fallito, sicché, qualora l'originaria domanda sia stata proposta anche nei confronti di un terzo, rispetto al quale la curatela fallimentare non vanta alcuna pretesa, il creditore che ha introdotto il giudizio è legittimato a riassumerlo dopo l'interruzione conseguente alla dichiarazione di fallimento nei confronti del litisconsorte non attinto dalla procedura.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 66, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)