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Sez. 4, Sentenza n. 12724 del 28/10/1988 Ud. (dep. 21/12/1988) Rv. 180023 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ, DI NON PUNIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - CAUSA DI ESTINZIONE PREFERENZIALE NEL MERITO - EVIDENZA DELLA PROVA DELL'INNOCENZA - NOZIONE - ASSOLUZIONE AMPIA NEL MERITO - DIFFERENZIAZIONE - RAGIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180023-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ, DI NON PUNIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - CAUSA DI ESTINZIONE PREFERENZIALE NEL MERITO - EVIDENZA DELLA PROVA DELL'INNOCENZA - NOZIONE - ASSOLUZIONE AMPIA NEL MERITO - DIFFERENZIAZIONE - RAGIONE - FATTISPECIE.*

In tema di declaratoria di causa di non punibilità nel merito, rispetto a causa estintiva ex art. 152, seconda parte, cod. proc. pen., il concetto di "evidenza" presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, che ogni dimostrazione appaia superflua, concretizzandosi, così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato. (fattispecie di declaratoria di Estinzione del reato per prescrizione sostituita, dal giudice del gravame, con assoluzione nel merito pur in presenza di perplessità ed incompletezze, come tali, quindi, negatorie di "evidenza" della prova di innocenza, nei termini di cui alla massima. La Corte ha rilevato che, se l'"evidenza" in tali termini non fosse concepita, si equiparerebbero ingiustificatamente le situazioni prese in considerazione dalla prima parte dell'art. 479 cod. proc. pen. con quella contemplata nel capoverso del citato art. 152, sostanzialmente stralciando, dal contesto di quest'ultima disposizione, la aggettivazione che la contraddistingue, e che, operativamente, implica la prevalenza di una formula decisoria su un'altra e il superamento della carenza di potestà giurisdizionale (scaturente dalla già accertata sopravvenienza di una causa di Estinzione del reato). (Conf mass n 144448).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 523

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)