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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 369 del 1989

Decisione
decisa il 1989-06-14, depositata il 1989-06-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:369
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13502

  • Pensioni
  • Pensione di riversibilità
  • Matrimonio contratto con ultrasettantaduenne, di durata inferiore a due anni
  • Pensione di riversibilità
  • Diritto del coniuge
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • L. 12.8.1962, n. 1338, art. 7, primo comma, n. 2
  • Cost., artt. 3, 29, 31, 38.
Leggi la massima
Nel caso di matrimonio contratto con ultrasettentaduenne, di durata inferiore a due anni, l'esclusione per il coniuge del diritto alla pensione di riversibilità è volta a garantire la serietà e la genuità del tardivo coniugio, reprimendo maliziose e fradolente iniziative in danno anche del pubblico erario; non limita concretamente - quale mera aspettativa, futura e incerta di conseguimento del trattamento pensionistico di riversibilità - la libertà di formazione di una famiglia, né incide sull'ambito di realizzazione degli interessi dei lavoratori garantiti dall'art. 38 Cost.. Il caso, infine, non è assimilabile alle ipotesi di matrimonio contratto in età avanzata per preesistente impossibilità giuridica (dovuta a indissolubilità di precedente vincolo matrimoniale) in ordine alle quali sono intervenute declaratorie di illegittimità costituzionale. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, e 38 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2, della L. 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modifiche). - v. O. n. 674/1988, S. n. 139/1979, 3/1975.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1988 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Simonti Ines e l'I.N.P.S., iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Genova, con ordinanza emessa il 18 novembre 1988 (R.O. n. 96 del 1989), nel procedimento civile vertente tra Simonti Ines ed I.N.P.S., avente ad oggetto il pagamento della pensione di riversibilità per effetto di matrimonio contratto con un ultrasettantaduenne, e di durata inferiore ai due anni, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude i suddetti coniugi dal diritto alla pensione in esame, prevista dall'art. 13 del regio decreto-legge n. 639 del 1939, modificato dall'art. 2 della legge n. 218 del 1952; che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati: a) l'art. 3 della Costituzione in quanto, mentre la situazione di tutti coloro che abbiano contratto matrimonio con pensionati sarebbe sostanzialmente omogenea, sussisterebbero trattamenti differenziati produttivi di discriminazioni non giustificate, basate, in particolare, nella specie su una presunzione assoluta di non rispondenza del matrimonio contratto dal pensionato ultrasettanduenne e di durata inferiore ai due anni, ai contenuti e agli scopi del vincolo coniugale; b) gli artt. 29 e 31 della Costituzione, ponendosi ostacoli alla formazione delle famiglie; c) l'art. 38 della Costituzione, negandosi la garanzia costituzionale di assistenza e previdenza che trova attuazione anche nella pensione di riversibilità; che nel giudizio si è costituito l'I.N.P.S. che ha concluso per la infondatezza della questione; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha rassegnato identiche conclusioni;
punto 2
Considerato che, secondo le precedenti affermazioni di questa Corte (ordinanza n. 674 del 1988; sentenza n. 139 del 1979; sentenza n. 3 del 1975), che non si ha motivo di modificare non essendo stati dedotti nuovi motivi e indicate nuove ragioni, i criteri limitativi per le pensioni di riversibilità derivanti da matrimoni conclusi da pensionati sono volti a garantire, in qualche modo, la serietà e la genuinità del tardivo coniugio e si risolvono altresì nella repressione di maliziose e fraudolente iniziative in danno anche del pubblico erario; che non può ritenersi concretamente limitata la libertà di formazione di una famiglia dal ridimensionamento di una mera aspettativa, futura ed incerta, come quella di conseguire una pensione di riversibilità; che la predisposizione di alcune modalità restrittive del diritto alla pensione di riversibilità non incide sull'ambito di realizzazione degli interessi dei lavoratori, garantiti dal precetto costituzionale (art. 38 della Costituzione), ambito nel quale non possono farsi rientrare i casi di esclusione motivata ritenuti dal legislatore; che le precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale della norma hanno riguardato casi in cui la instaurazione di un regolare rapporto di coniugio in età avanzata dipendeva da una preesistente impossibilità giuridica dovuta alla indissolubilità di un preesistente vincolo matrimoniale, il che non è nella specie; che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e successive modificazioni, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Genova con la ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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