Sez. 1, Sentenza n. 1260 del 08/02/1994 (Rv. 485244 - 01)
Donazione - Forma - Cose mobili - Modico valore (donazione manuale) | Doni tra fidanzati - Vera e propria donazione - Configurabilità - Conseguenze - Donativo - Modicità - Conseguenze - Modicità del donativo - Accertamento - Criteri.
Donazione - Forma - Cose mobili - Modico valore (donazione manuale)
I doni tra fidanzati non sono equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d'uso, ma costituiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice. Peraltro, la modicità del donativo, da apprezzare oggettivamente in relazione alla capacità economica del donante, fa sì che il trasferimento si perfezioni legittimamente, tra soggetti capaci, in base alla mera "traditio".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 80, Cod. Civ. art. 770, Cod. Civ. art. 783
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)