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Sez. 1, Sentenza n. 2130 del 31/01/2014 (Rv. 629779 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI | Controllo del tribunale - Veridicità dei dati aziendali - Controllo sull'attendibilità delle scritture contabili - Esclusione - Documenti allegati al ricorso - Rilevanza - Sindacato giudiziale sulla stima degli elementi patrimoniali - Limiti.
Stato
decisa il 2014-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629779-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI

Nella valutazione delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato preventivo, qualunque sia la sede in cui avvenga (ammissione ex art. 162, secondo comma; revoca ex art. 173, terzo comma; omologazione ex art. 180, terzo comma, legge fall.), al tribunale non è consentito il controllo sulla regolarità ed attendibilità delle scritture contabili, ma è permesso il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso (art. 161, secondo comma, lett. a, b, c, e d, legge fall.), sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare, sulla base di dati reali, la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano. Resta, invece, precluso ogni sindacato sulla stima del valore degli elementi patrimoniali effettuata dal professionista attestatore, salvo il caso di incongruenza o illogicità della motivazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 161 com. 2, Legge Falliment. art. 161 com. 3, Legge Falliment. art. 162 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173 com. 3, Legge Falliment. art. 180 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)