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Sez. L, Sentenza n. 6514 del 11/12/1984 (Rv. 438091 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - NATURA PRIVATISTICA EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 112 DEL 1980 - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - DISCIPLINA VIGENTE PER IL SETTORE DEL LAVORO PRIVATO - APPLICABILITÀ - STABILITÀ NELL'IMPIEGO PROPRIA DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438091-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PATRONATO (ISTITUTI DI) - NATURA PRIVATISTICA EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 112 DEL 1980 - RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - DISCIPLINA VIGENTE PER IL SETTORE DEL LAVORO PRIVATO - APPLICABILITÀ - STABILITÀ NELL'IMPIEGO PROPRIA DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI - ESCLUSIONE.*

La personalità giuridica di diritto privato, che, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 marzo 1980 n. 112, va attribuita, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa legge (da ritenere di natura innovativa e non interpretativa), agli istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti ai sensi dell'art. 2 del d.l.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804, comporta necessariamente la natura privatistica anche del rapporto di lavoro dei dipendenti di detti istituti, con la conseguenza che la successiva cessazione di esso è soggetta alla disciplina della legge e della contrattazione collettiva (ove esista) vigenti per il settore del lavoro privato, restando escluso, in particolare, che detti dipendenti possano conservare, in virtù dell'art. 5 della legge, la stabilità nell'impiego propria del personale degli enti pubblici. (V 5330/80, mass n 409199).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 art. 2, Legge 27/03/1980 num. 112 art. 1, Legge 27/03/1980 num. 112 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)