Sez. 1, Sentenza n. 32409 del 15/01/2016 Cc. (dep. 26/07/2016) Rv. 267474 - 01
ARMI - ARMI DA GUERRA | Dismissione dalla dotazione di un esercito - Rilevanza - Esclusione.
ARMI - ARMI DA GUERRA
Le armi dismesse dagli armamenti di un esercito devono ancora ritenersi armi da guerra, ove conservino le caratteristiche di spiccata potenzialità offensiva desunte dal calibro, dal grado di automatismo, dalla gittata e dal peso dei proiettili.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)