Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17)
Testo in vigore al
Titolo 9. Circostanze particolari che possono giustificare la classificazione di un soggetto vigilato come meno significativo, nonostante i criteri per la classificazione come significativo siano soddisfatti
Art. 70 Circostanze particolari che determinano la classificazione di un soggetto vigilato come meno significativo
1. Ricorrono circostanze particolari, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo e quinto comma, del regolamento sull’MVU (di seguito le «circostanze particolari»), quando sussistono circostanze specifiche e fattuali che rendono inappropriata la classificazione di un soggetto come significativo, tenuto conto degli obiettivi e dei principi del regolamento sull’MVU e, in particolare, della necessità di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.
2. Il termine «circostanze particolari» è interpretato in modo restrittivo.
Art. 71 Valutazione circa la sussistenza di circostanze particolari
1. La sussistenza di circostanze particolari che giustificano la classificazione come meno significativo di un soggetto vigilato che altrimenti sarebbe considerato significativo è determinata caso per caso e in modo specifico per il soggetto o gruppo vigilato in questione, e non per categorie di soggetti vigilati.
2. L’articolo 40 si applica di conseguenza.
3. Gli articoli da 44 a 46 e gli articoli 48 e 49 si applicano di conseguenza. La BCE enuncia, in una decisione della BCE, i motivi che hanno condotto alla conclusione secondo cui sussistono delle circostanze particolari.
Art. 72 Riesame
1. Almeno una volta l’anno, la BCE, coadiuvata dalle ANC di riferimento, verifica se, in riferimento a un soggetto o a un gruppo vigilato classificato come meno significativo a causa di circostanze particolari, continuano a sussistere dette circostanze..
2. Il soggetto vigilato in questione fornisce tutte le informazioni e i documenti richiesti dalla BCE al fine di effettuare il riesame di cui al paragrafo 1.
3. Se la BCE ritiene che non sussistano più circostanze particolari, adotta una decisione della BCE nei confronti del soggetto vigilato in questione, in cui stabilisce che tale soggetto è classificato come significativo e non ricorrono più circostanze particolari.
4. Il titolo 2 della parte IV si applica di conseguenza.
Parte V. Procedure comuni
Titolo 1. Cooperazione in riferimento a una domanda di autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizio
Art. 73 Notifica alla BCE di una domanda di autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizio
1. Un’ANC che riceve una domanda di autorizzazione all’accesso all’attività da parte di un ente creditizio che intenda stabilirsi in uno Stato membro partecipante notifica alla BCE la ricezione di tale domanda entro 15 giorni lavorativi.
2. L’ANC informa altresì la BCE del termine entro il quale deve essere adottata e notificata al richiedente una decisione sulla domanda, in conformità al pertinente diritto nazionale.
3. Se la domanda non è completa, l’ANC, di propria iniziativa o su richiesta della BCE, chiede al soggetto che ha presentato domanda di fornire le informazioni supplementari necessarie. L’ANC invia alla BCE le informazioni supplementari ricevute entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse da parte dell’ANC.
Art. 74 Valutazione delle domande da parte dell’ANC
L’ANC cui è presentata la domanda valuta se il richiedente soddisfa tutte le condizioni per l’autorizzazione previste dal diritto nazionale dello Stato membro di appartenenza dell’ANC.
Art. 75 Decisioni delle ANC di rigetto di una domanda
Le ANC rigettano le domande che non soddisfano le condizioni per l’autorizzazione previste dal pertinente diritto nazionale e inviano copia della loro decisione alla BCE.
Art. 76 Progetti di decisione delle ANC sull’autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizio
1. Se l’ANC ritiene che la domanda soddisfi tutte le condizioni per l’autorizzazione previste dal pertinente diritto nazionale, predispone un progetto di decisione in cui propone che la BCE conceda al soggetto l’autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizio (di seguito il «progetto di decisione di autorizzazione»).
2. L’ANC si assicura che il progetto di decisione di autorizzazione sia notificato alla BCE e al soggetto richiedente almeno 20 giorni prima della fine del periodo massimo per la valutazione fissato dal pertinente diritto nazionale.
3. L’ANC può proporre di allegare a un progetto di decisione di autorizzazione raccomandazioni, condizioni e/o restrizioni, in conformità al diritto nazionale e dell’Unione. In tali casi, l’ANC è responsabile per la valutazione del rispetto di tali condizioni e/o restrizioni.
Art. 77 Valutazione delle domande e audizione dei richiedenti da parte della BCE
1. La BCE valuta la domanda sulla base delle condizioni per l’autorizzazione stabilite dal pertinente diritto dell’Unione. Se ritiene che tali condizioni non siano rispettate, la BCE dà al richiedente la possibilità di presentare commenti scritti sui fatti e sugli addebiti inerenti alla valutazione, in conformità all’articolo 31.
2. Se si ritiene necessario un incontro, e in ogni altro caso debitamente giustificato, la BCE può prorogare il termine massimo per la decisione su una domanda in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sull’MVU. La proroga è notificata al richiedente in conformità all’articolo 35 del presente regolamento.
Art. 78 Decisioni della BCE sulle domande
1. La BCE adotta una decisione su un progetto di decisione di autorizzazione ricevuto da un’ANC entro dieci giorni lavorativi, salvo che sia stata adottata una decisione di proroga del termine massimo in conformità all’articolo 77, paragrafo 2. Tale decisione può suffragare il progetto di decisione di autorizzazione e, dunque, concedere l’autorizzazione, ovvero opporsi al progetto di decisione di autorizzazione.
2. La BCE fonda la decisione sulla propria valutazione della domanda, del progetto di decisione di autorizzazione e dei commenti formulati dal richiedente ai sensi dell’articolo 77.
3. Se la BCE non adotta una decisione entro il termine di cui al paragrafo 1, il progetto di decisione di autorizzazione predisposto dall’ANC si intende adottato.
4. La BCE adotta una decisione che concede l’autorizzazione se il richiedente soddisfa tutte le condizioni per l’autorizzazione in conformità al pertinente diritto dell’Unione e al diritto nazionale dello Stato membro in cui il richiedente è insediato.
5. La decisione che concede l’autorizzazione copre le attività del richiedente in qualità di ente creditizio, come disposto dal pertinente diritto nazionale, fatto salvo ogni requisito supplementare per l’autorizzazione, ai sensi del diritto nazionale pertinente, di attività diverse dalla raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili presso il pubblico e dalla concessione di crediti per proprio conto.
Art. 79 Procedura relativa alla decadenza dell’autorizzazione
L’autorizzazione decade nelle situazioni indicate all’articolo 18, lettera a), della Direttiva 2013/36/UE ove il pertinente diritto nazionale disponga in tal senso. L’ANC informa la BCE dei singoli casi di decadenza dell’autorizzazione. La BCE rende pubblici i casi di decadenza dell’autorizzazione in conformità al pertinente diritto nazionale, dopo averne informato l’ANC di riferimento e il soggetto vigilato interessato.
Titolo 2. Cooperazione in riferimento alla revoca di un’autorizzazione
Art. 80 Proposta di revoca di un’autorizzazione da parte delle ANC
1. Se l’ANC di riferimento ritiene che l’autorizzazione di un ente creditizio debba essere integralmente o parzialmente revocata, in conformità al pertinente diritto dell’Unione o nazionale, compreso il caso di revoca su richiesta dell’ente creditizio, essa presenta alla BCE un progetto di decisione in cui propone la revoca dell’autorizzazione (di seguito un «progetto di decisione di revoca»), unitamente a tutti i documenti giustificativi.
2. L’ANC si coordina con l’autorità nazionale competente per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi (di seguito la «autorità nazionale di risoluzione delle crisi») in relazione ai progetti di decisione di revoca che siano rilevanti per l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi.
Art. 81 Valutazione da parte della BCE dei progetti di decisione di revoca
1. La BCE valuta il progetto di decisione di revoca senza indebito ritardo. In particolare, tiene conto delle ragioni di urgenza rappresentate dall’ANC.
2. È garantito il diritto a essere sentiti, così come disciplinato dall’articolo 31.
Art. 82 Valutazione su iniziativa della BCE e consultazione dell’ANC
1. Se la BCE viene a conoscenza di circostanze che possono giustificare la revoca di un’autorizzazione, valuta di propria iniziativa se l’autorizzazione deve essere revocata, in conformità al pertinente diritto dell’Unione.
2. La BCE può consultarsi in qualsiasi momento con l’ANC di riferimento. Se la BCE intende revocare un’autorizzazione, si consulta con l’ANC dello Stato membro in cui è insediato l’ente creditizio almeno 25 giorni lavorativi prima della data in cui prevede di adottare la propria decisione. In casi debitamente giustificati, il termine per la consultazione può essere ridotto a cinque giorni lavorativi.
3. Se la BCE intende revocare un’autorizzazione, informa l’ANC di riferimento di qualsiasi commento formulato dall’ente creditizio. All’ente creditizio è garantito il diritto a essere sentito, così come disciplinato dall’articolo 31.
4. La BCE si coordina con l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi in riferimento alla proposta di revoca di un’autorizzazione, in conformità all’articolo 14, paragrafo 5 del regolamento sull’MVU. La BCE informa l’ANC immediatamente, dopo aver preso contatto con l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi.
Art. 83 Decisione della BCE sulla revoca di un’autorizzazione
1. La BCE adotta una decisione sulla revoca di un’autorizzazione senza indebito ritardo. Nel fare ciò, può accogliere o rigettare il relativo progetto di decisione di revoca.
2. Nell’adottare la propria decisione, la BCE tiene conto di tutti i seguenti elementi: a) la sua valutazione delle circostanze che giustificano la revoca; b) ove applicabile, il progetto di decisione di revoca dell’ANC; c) la consultazione con l’ANC di riferimento e, nel caso in cui l’ANC non sia l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi, la consultazione con l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi (di seguito, unitamente alle ANC, le «autorità nazionali»); d) i commenti formulati dagli enti creditizi ai sensi degli articoli 81, paragrafo 2, e 82, paragrafo 3.
3. La BCE assume altresì una decisione nei casi descritti dall’articolo 84, se l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi non obietta alla revoca dell’autorizzazione o se la BCE ritiene che le autorità nazionali non abbiano intrapreso azioni appropriate necessarie per mantenere la stabilità finanziaria.
Art. 84 Procedura in caso di potenziali misure di risoluzione delle crisi da intraprendere da parte delle autorità nazionali
1. Se l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi notifica la propria obiezione all’intenzione della BCE di revocare un’autorizzazione, la BCE e l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi concordano su un periodo durante il quale la BCE si astiene dal procedere alla revoca dell’autorizzazione. La BCE informa l’ANC immediatamente, dopo aver preso contatto con l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi al fine di raggiungere tale accordo.
2. Dopo la scadenza del periodo concordato, la BCE valuta se intende procedere alla revoca dell’autorizzazione o prorogare il periodo concordato, conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento sull’MVU, tenendo conto di eventuali progressi compiuti. La BCE si consulta sia con l’ANC di riferimento sia con l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi, se diversa dall’ANC. L’ANC informa la BCE delle misure prese da tali autorità e della sua valutazione circa le conseguenze di una revoca.
3. Se l’autorità nazionale di risoluzione delle crisi non obietta alla revoca di un’autorizzazione o se la BCE ritiene che le autorità nazionali non abbiano intrapreso azioni appropriate necessarie per mantenere la stabilità finanziaria, si applica l’articolo 83.
Titolo 3. Cooperazione in riferimento all’acquisizione di partecipazioni qualificate
Art. 85 Notifica alle ANC dell’acquisizione di una partecipazione qualificata
1. Un’ANC che riceve una notifica dell’intenzione di acquisire una partecipazione qualificata in un ente creditizio insediato nello Stato membro partecipante, comunica alla BCE tale notifica non oltre cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di aver ricevuto la notifica ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2 della Direttiva 2013/36/UE.
2. Se l’ANC è tenuta a interrompere il periodo di valutazione a causa di una richiesta di ulteriori informazioni, essa ne dà notifica alla BCE. L’ANC invia ogni informazione ulteriore alla BCE entro cinque giorni lavorativi successivi alla loro ricezione.
3. L’ANC informa altresì la BCE della data entro la quale la decisione di opporsi o non opporsi all’acquisizione di una partecipazione qualificata deve essere notificata al richiedente in conformità al pertinente diritto nazionale.
Art. 86 Valutazione delle acquisizioni potenziali
1. L’ANC cui è notificata l’intenzione di acquisire una partecipazione qualificata in un ente creditizio valuta se la potenziale acquisizione soddisfa tutte le condizioni stabilite dal pertinente diritto dell’Unione e nazionale. A seguito di tale valutazione, l’ANC predispone un progetto di decisione con cui propone alla BCE di opporsi o non opporsi all’acquisizione.
2. L’ANC presenta alla BCE il progetto di decisione di opposizione o non opposizione all’acquisizione almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la valutazione, come definito dal pertinente diritto dell’Unione.
Art. 87 Decisione della BCE in merito all’acquisizione
La BCE decide se opporsi o non opporsi all’acquisizione sulla base della propria valutazione della proposta di acquisizione e del progetto di decisione dell’ANC. È garantito il diritto a essere sentiti, così come disciplinato dall’articolo 31.
Titolo 4. Notifica delle decisioni su procedure comuni
Art. 88 Procedure per la notifica di decisioni
1. La BCE notifica alle parti senza indebito ritardo e in conformità all’articolo 35 le seguenti decisioni:
a) la decisione della BCE di revoca dell’autorizzazione a un ente creditizio;
b) la decisione della BCE in merito all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio.
2. La BCE notifica all’ANC di riferimento, senza indebito ritardo, tutte le seguenti decisioni:
a) la decisione della BCE su una domanda di autorizzazione quale ente creditizio;
b) la decisione della BCE di revoca dell’autorizzazione a un ente creditizio;
c) la decisione della BCE in merito all’acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio.
3. L’ANC notifica al richiedente un’autorizzazione le seguenti decisioni:
a) il progetto di decisione di autorizzazione;
b) la decisione dell’ANC di rigettare la domanda di autorizzazione, ove il richiedente non soddisfi le condizioni per l’autorizzazione stabilite dal pertinente diritto nazionale;
c) la decisione della BCE di opporsi al progetto di decisione di autorizzazione di cui alla lettera a);
d) la decisione di autorizzazione della BCE.
4. L’ANC notifica alla pertinente autorità nazionale di risoluzione delle crisi la decisione della BCE circa la revoca dell’autorizzazione a un ente creditizio.
5. La BCE notifica all’Autorità bancaria europea (ABE) ogni decisione della BCE di concedere o revocare l’autorizzazione a un ente creditizio nonché ogni decadenza dell’autorizzazione. Nel farlo la BCE specifica le ragioni della decisione di revoca di un’autorizzazione e della decadenza di un’autorizzazione.
Parte VI. Procedure per la vigilanza sui soggetti vigilati significativi
Titolo 1. Vigilanza sui soggetti vigilati significativi e assistenza da parte delle anc
Art. 89 Vigilanza sui soggetti vigilati significativi
La BCE esercita la vigilanza diretta sui soggetti vigilati significativi in conformità alle procedure stabilite nella parte II, in particolare in riferimento ai compiti e alla composizione dei gruppi di vigilanza congiunti.
Art. 90 Ruolo delle ANC nell’assistenza alla BCE
1. Un’ANC assiste la BCE nello svolgimento dei suoi compiti secondo le condizioni dettate dal regolamento sull’MVU e dal presente regolamento e, in particolare, svolge tutte le seguenti attività:
a) presenta alla BCE progetti di decisioni relative ai soggetti vigilati significativi insediati nel proprio Stato membro partecipante, in conformità all’articolo 91;
b) assiste la BCE nella predisposizione e attuazione di qualsiasi atto relativo all’esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento sull’MVU, compresa l’assistenza nelle attività di verifica e la valutazione giornaliera della situazione dei soggetti vigilati significativi;
c) assiste la BCE nell’esecuzione delle sue decisioni, facendo uso, ove necessario, dei poteri di cui al terzo comma dell’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU.
2. Nell’assistere la BCE, un’ANC segue le istruzioni della BCE in relazione ai soggetti vigilati significativi.