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Sez. U, Sentenza n. 22380 del 27/10/2011 (Rv. 619280 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Art. 52 codice deontologico forense - Audizione di futuro teste presso lo studio professionale - Legittimità - Condizioni - Inadeguatezza delle condizioni di riservatezza nel colloquio - Utilizzo di tale audizione al fine di contestare la non veridicità della deposizione resa dal teste nel processo - Rilevanza disciplinare - Configurabilità.
Stato
decisa il 2011-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619280-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

Costituisce violazione deontologica di rilevanza disciplinare ai sensi dell'art. 52 del codice deontologico forense, l'audizione di un futuro teste, da parte di un legale presso il suo studio, alla presenza di collaboratori del professionista, trattandosi di una condotta non rivolta allo svolgimento della legittima attività di valutazione della rilevanza defensionale delle informazioni in possesso del teste, da svolgersi con adeguate garanzie di riservatezza, ma di un'audizione svolta esclusivamente al fine di precostituirsi prove testimoniali sull'oggetto del colloquio, condotto deliberatamente alla presenza di terzi, in modo da potersene avvalere per contestare la non veridicità della successiva deposizione resa davanti al giudice.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)