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Sez. L, Sentenza n. 4770 del 28/03/2003 (Rv. 561582 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato - Subordinazione - Parametro primario - Estremi - Configurazione mediante elementi sussidiari in caso di prestazioni intellettuali - Necessità - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - "Nomen juris" utilizzato dalle parti - Carattere assorbente - Esclusione - Dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto - Rilievo prevalente - Fattispecie relativa a prestazioni sanitarie eseguite da medici presso una casa di cura privata.
Stato
decisa il 2003-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561582-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

In caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto - con accertamento di fatto incensurabile in cassazione se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato - dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto, senza che il "nomen juris" utilizzato dalle parti possa assumere carattere assorbente (fattispecie relativa a prestazioni sanitarie eseguite da medici presso una casa di cura privata e formalmente definite, nei relativi contratti, come prestazioni libero - professionali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)