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Sez. 2, Sentenza n. 21300 del 30/07/2024 (Rv. 671783-01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Eccezione di incompetenza territoriale - Adesione della parte opposta - Fattispecie di cui all'art. 38, comma 2, c.p.c. - Conseguenze - Pronuncia del giudice adito sulle spese del giudizio - Esclusione - Del giudice davanti a cui la causa è riassunta - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671783-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, ivi incluso quello di pronunciare sulle spese processuali. La dichiarazione di invalidità del decreto ingiuntivo opposto, anche se espressamente dichiarata, non ha infatti alcuna valenza decisoria con la conseguenza che competente a provvedere sulle spese processuali è il giudice dinanzi al quale è rimessa la causa.

Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)