Sez. 1, Sentenza n. 1100 del 21/05/1982 Cc. (dep. 17/06/1982) Rv. 154266 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - PARTECIPAZIONE A BANDA ARMATA - ATTENTATO ALLA SICUREZZA DEI TRASPORTI - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - DIVIETO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IN GENERE - PARTECIPAZIONE A BANDA ARMATA - ATTENTATO ALLA SICUREZZA DEI TRASPORTI - CONCESSIONE DEL BENEFICIO - DIVIETO.*
Dal coordinamento dell'art. 8, comma secondo decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980 n. 15 con l'art. 1 comma primo legge 22 maggio 1975 n. 152, modificato dall'articolo 1 legge 8 agosto 1977 n. 533, discende che, nonostante per i delitti di partecipazione a banda armata (art. 306 comma secondo cod. pen.) e di attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432 comma primo cod. pen.) non sia previsto il mandato di cattura obbligatorio, per tali reati non è ammissibile la concessione della libertà provvisoria. (Conf. Mass. N. 153513, ma con diversa motivazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306 com. 2, Cod. Pen. art. 432 com. 1, Legge 06/02/1980 num. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)