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Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 17/07/1987 Ud. (dep. 23/12/1987) Rv. 177314 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE EDILIZIA - MANCATA ESIBIZIONE DELLA CONCESSIONE O DEL PRESCRITTO CARTELLO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-07-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177314-01

EDILIZIA - IN GENERE - COSTRUZIONE EDILIZIA - MANCATA ESIBIZIONE DELLA CONCESSIONE O DEL PRESCRITTO CARTELLO - CONSEGUENZE.*

L'art. 4 U.C. legge 28 febbraio 1985, n. 47 (mancata esibizione della concessione o del cartello) ha natura di norma procedurale, la cui inosservanza costituisce mero indizio di eventuale violazione di altra norma (di legge, di regolamento, dell'atto di concessione); dalla detta inosservanza consegue soltanto l'Obbligo degli ufficiali e degli agenti di P.G. di riferire alle competenti autorità, con l'ulteriore conseguenza, a carico del sindaco, di provvedere alla verifica della regolarità delle opere e di disporre gli Atti conseguenti.*

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)