Sez. 1, Sentenza n. 13331 del 17/12/1992 (Rv. 480037 - 01)
Tributi (in generale) - Accertamento tributario - Valutazione della base imponibile - Accertamento induttivo o sintetico | Esistenza di un brogliaccio recante l'annotazione di operazioni imponibili non effettuate - Rilevanza - Procedimento induttivo di accertamento in sede di rettifica dell'I.V.A. - Inammissibilità - Accertamento induttivo in tema di I.R.P.E.F. ed I.L.O.R. - Ammissibilità - Risultanze contabili valide ai fini I.V.A. - Esistenza - Irrilevanza.
Tributi (in generale) - Accertamento tributario - Valutazione della base imponibile - Accertamento induttivo o sintetico
La compilazione di un brogliaccio recante l'annotazione di operazioni imponibili non effettuate, ancorché ritenuta non rilevante come irregolarità atta a legittimare il procedimento induttivo di accertamento in sede di rettifica della I.V.A., può essere legittimamente considerata ai fini dell'accertamento induttivo ex art. 39, secondo e terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in tema di I.R.P.E.F. e I.L.O.R. che tenga conto di tutte le risultanze della ispezione (effettuata dalla Guardia di Finanza), autonomamente apprezzate, comprese quelle disattese in sede I.V.A., atteso che la formazione del detto brogliaccio assume rilevanza, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lett. d), quale falsa indicazione di elementi in scritture di gravità e numero tali da rendere inattendibile la contabilità esposta; mentre la connessione, esistente in materia di reddito di impresa tra imposizione indiretta I.V.A. e quella diretta ai fini I.R.P.E.F. e I.L.O.R., non esclude la possibilità di accertamenti induttivi, pur in presenza di risultanze contabili valide ai fini I.V.A., quando ricorrono talune delle ipotesi di cui all'art. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)