Sez. 2, Sentenza n. 8330 del 17/08/1990 (Rv. 468876 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE - RECIPROCHE CONCESSIONI - OGGETTO - BENI E DIRITTI ESTRANEI ALLA CAUSA - AMMISSIBILITÀ.*
TRANSAZIONE - IN GENERE - RECIPROCHE CONCESSIONI - OGGETTO - BENI E DIRITTI ESTRANEI ALLA CAUSA - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di transazione le reciproche concessioni - tra cui non è richiesto a pena di validità un equilibrio economico - non debbono necessariamente esaurirsi nell'ambito del rapporto controverso, potendo esse non riguardare le pretese litigiose alle quali S'intenda porre fine, bensì incidere su diritti e beni estranei alla causa, giacché per il secondo comma dell'art. 1965 cod. civ. è consentito alle parti risolvere la lite costituendo, modificando od estinguendo rapporti diversi da quelli oggetto della pretesa e della contestazione. (V 2459/79, mass n 398780; (V 866/79; (V 536/79, mass n 396658).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)