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Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382

Testo in vigore al

Regolamento di disciplina militare

Titolo I. Fondamenti delle istituzioni militari

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE

Art. 1 Il militare

1. E' militare il cittadino che fa parte delle Forze armate
volontariamente o in adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge sulla leva.

2. Al militare spettano i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini. Egli e' soggetto a particolare disciplina, a doveri e
responsabilita' nonche' a limitazioni nell'esercizio di taluni
diritti previste dalla Costituzione definite dalla legge e riportate nel presente regolamento.

Art. 2 La disciplina militare

1. La disciplina del militare e' l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti
istituzionali delle Forze armate ed alle esigenze che ne derivano.
Essa e' regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza.

2. Per il conseguimento e il mantenimento della disciplina sono determinate le posizioni reciproche del superiore e dell'inferiore,
le loro funzioni, i loro compiti e le loro responsabilita'. Da cio'
discendono il principio di gerarchia e quindi il rapporto di subordinazione e il dovere dell'obbedienza.

3. Il militare osserva con senso di responsabilita' e consapevole
partecipazione tutte le norme attinenti alla disciplina e ai
rapporti gerarchici. Nella disciplina tutti sono uguali di fronte al dovere ed al pericolo.

Art. 3 I rapporti gerarchici

1. I militari delle Forze armate sono ripartiti in tre categorie:

  1. a) ufficiali;

  2. b) sottufficiali;

  3. c) militari di truppa.

2. La tabella riportata nell'allegato A indica la successione
gerarchica e la corrispondenza delle denominazioni dei gradi.

Art. 4 La subordinazione

1. La subordinazione e' il rapporto di dipendenza determinato
dalla gerarchia militare. Essa richiede il consapevole adempimento dei doveri del proprio stato, e in particolare di quello dell'obbedienza.

Art. 5 L'obbedienza

1. L'obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e
leale degli ordini attinenti al servizio ed alla disciplina, in conformita' al giuramento prestato.

2. Il dovere dell'obbedienza e' assoluto, salvo i limiti posti
dalla legge e dal successivo art. 25.

Art. 6 Il giuramento

1. Il giuramento si presta in forma solenne, alla presenza della bandiera e del comandante del corpo; deve essere rinnovato ad ogni cambiamento di categoria del militare.

2. Gli ufficiali ed i sottufficiali prestano giuramento
individuale; gli altri militari di norma collettivamente.

Art. 7 La bandiera

1. La bandiera della Repubblica e' il simbolo della Patria.

2. La bandiera da combattimento affidata ad una unita' militare e', inoltre, il simbolo dell'onore dell'unita' stessa nonche' delle
sue tradizioni, della sua storia, del ricordo dei suoi caduti. Essa va difesa fino all'estremo sacrificio.

3. Alla bandiera vanno tributati i massimi onori.

Titolo II. Applicazione del regolamento di disciplina

Art. 8 Condizioni di applicabilita'

1. Il regolamento di disciplina militare si applica nei limiti
disposti dai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5 della legge di principio sulla disciplina militare.

2. Le attribuzioni conferite al Ministro della difesa, dal
presente regolamento, per quel che concerne i Corpi armati dello Stato sono devolute, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, ai
Ministri alle cui dipendenze dirette i predetti Corpi sono posti.

Titolo III. Doveri dei militari

Capo I. Doveri generali

Art. 9 Doveri attinenti al giuramento

1. Con il giuramento il militare di ogni grado s'impegna
solennemente ad operare per l'assolvimento dei compiti
istituzionali delle Forze armate con assoluta fedelta' alle
istituzioni repubblicane, con disciplina ed onore, con senso di
responsabilita' e consapevole partecipazione, senza risparmio di
energie fisiche, morali ed intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita.

2. L'assoluta fedelta' alle istituzioni repubblicane e' il
fondamento dei doveri del militare.

Art. 10 Doveri attinenti al grado

1. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa
nella scala gerarchica.

2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti
che possano comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneita' delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 29.

3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiche' l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione.

Art. 11 Doveri attinenti alla posizione costituzionale del Presidente della Repubblica

1. I militari hanno il dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unita' nazionale e ha il comando delle Forze armate secondo l'art. 87 della Costituzione.

Art. 12 Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica

1. Dal principio di gerarchia derivano per il militare:

  1. a) il dovere di obbedienza nei confronti del Ministro della
    difesa e dei Sottosegretari di Stato per la difesa quando esercitano le funzioni loro conferite per delega del Ministro;

  2. b) i doveri inerenti al rapporto di subordinazione nei
    confronti dei superiori di grado e dei militari pari grado o di
    grado inferiore investiti di funzioni di comando o di carica direttiva, nei limiti delle attribuzioni loro conferite.

2. Nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare e'
tenuto ad osservare la via gerarchica.

3. Per la sostituzione del militare investito di comando o di
carica direttiva in caso di morte, assenza o impedimento si
applicano le disposizioni previste da ciascuna Forza armata o Corpo armato.

4. In mancanza di particolari disposizioni, al militare investito
di comando o di carica direttiva deceduto, assente o impedito,
subentra di iniziativa, fino alla nomina del successore da parte
dell'autorita' competente, il militare, che ne abbia titolo, in
servizio presso lo stesso comando o reparto, piu' elevato in grado,
e, a parita' di grado, piu' anziano, tenendosi presente che il
militare in servizio permanente ha il dovere di esercitare il
comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dalle anzianita'.

5. In ogni atto riferito al servizio o compiuto in servizio che comporta l'assunzione di responsabilita' con conseguente emanazione
di ordini il militare delle categorie in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dall'anzianita'.

Art. 13 Iniziativa

1. Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facolta' discrezionali e decisionali a lui conferite con
l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al fine di conseguire il risultato migliore.

2. Il militare ha il dovere di assumere l'iniziativa quando manchi di ordini e sia nell'impossibilita' di chiederne o di riceverne o quando non possa eseguire per contingente situazione quelli ricevuti o quando siano chiaramente mutate le circostanze che avevano determinato gli ordini impartiti. In tal caso deve:

  1. a) agire razionalmente e con senso di responsabilita' per
    assolvere il compito ricevuto o per conseguire lo scopo particolare al quale mirava l'ordine originario:

  2. b) informare, appena possibile, i propri superiori.

3. Il militare, specie se investito di particolari funzioni e responsabilita', non puo' invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non aver ricevuto ordini o direttive.

Art. 14 Senso di responsabilita'

1. Il senso di responsabilita' consiste nella convinzione della necessita' di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.

Art. 15 Formazione militare

1. Il militare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie
conoscenze e le capacita' fisiche e psichiche per poter
disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico ricevuto e per far appropriato uso delle armi e dei mezzi affidatigli.

2. Egli deve:

  1. a) tendere al miglioramento delle sue prestazioni al servizio delle Forze armate attraverso la pratica di attivita' culturali e sportive;

  2. b) porre interesse alle vicende presenti e passate del corpo
    cui appartiene.

3. L'amministrazione militare pone in atto ogni possibile misura al fine di agevolare il miglioramento della formazione militare.

Art. 16 Spirito di corpo

1. Lo spirito di corpo e' il sentimento di solidarieta' che,
fondato sulle tradizioni etiche e storiche del corpo, deve unire i membri di una stessa unita' al fine di mantenere elevato ed accrescere il prestigio del corpo cui appartengono.

2. Particolare impegno deve essere posto nell'illustrare la
storia e le tradizioni del corpo ai militari che ne entrano a far parte.

3. Lo spirito di corpo, pur essendo fonte di emulazione tra le
unita', non deve pero' intaccare lo spirito di solidarieta' tra tutti i componenti delle Forze armate.

Art. 17 Uniforme

1. L'uniforme indica la Forza armata, il corpo, il grado dei
militari, e, talvolta, le loro funzioni ed incarichi.

2. Le stellette a cinque punte, distintivo peculiare
dell'uniforme militare, sono il simbolo comune dell'appartenenza alle Forze armate.

3. Apposite norme prescrivono la composizione, la foggia e l'uso dell'uniforme, che il militare non deve in alcun caso modificare o alterare, ed i casi in cui e' obbligatorio indossarla.

4. Il militare deve avere cura particolare dell'uniforme ed
indossarla con decoro.

5. L'uso dell'uniforme e' vietato al militare:

  1. a) quando e' sospeso dall'impiego, dal servizio, dalle funzioni
    o dalle attribuzioni del grado;

  2. b) nello svolgimento delle attivita' private e pubbliche
    consentite.