Sez. 4, Sentenza n. 48758 del 15/07/2016 Ud. (dep. 17/11/2016) Rv. 268258 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fattispecie di lieve entità - Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - Differenze - Indicazione - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la contraddittorietà della sentenza impugnata che aveva giudicato il fatto di lieve entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.). (Conf. sent. n. 50069 del 2016, non mass.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)