Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
Testo in vigore al
Art. 38
1. Al fine di garantire ai magistrati la stabilita' di sede in provincia di Bolzano, i magistrati assegnati ad uffici giudiziari della stessa provincia alla data del 20 gennaio 1972, nonche' quelli assunti mediante i concorsi di cui al precedente articolo 35 non possono, se non a domanda, essere trasferiti ad altro ufficio giudiziario sito fuori di tale provincia di tutti i casi previsti dall'ordinamento giudiziario di destinazione del magistrato ad altro ufficio.
2. Restano ferme le norme dell'ordinamento giudiziario in materia di incompatibilita' e di trasferimento d'ufficio quale sanzione disciplinare accessoria, nonche' le norme in materia di trasferimento d'ufficio per incompatibilita' funzionale o ambientale di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni e integrazioni.
3. I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35, possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo.
Art. 39
1. Si applicano ai magistrati le disposizioni di cui al titolo I ed agli articoli 12, 18, 20 e 46, primo e secondo comma, del presente decreto.
2. Si applica, altresi', ai magistrati l'art. 42, primo e secondo comma, del presente decreto, intendendosi sostituite le parole "commissario del Governo" con le parole "Ministro di grazia e giustizia", nonche' il disposto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104.
3. Il Ministro di grazia e giustizia fornisce all'ufficio unico di cui all'art. 24 del presente decreto, i dati ed i provvedimenti previsti nell'art. 42, terzo comma, del decreto stesso, concernente i magistrati in servizio in provincia di Bolzano, al fine della loro inclusione per notizia nel Bollettino ufficiale di cui al citato art. 42.
Art. 40
1. I magistrati assegnati ad uffici giudiziari della provincia di Bolzano dopo la data del 20 gennaio 1972 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ove non richiedano di essere trasferiti in altra provincia, continuano a prestare servizio in soprannumero nell'attuale sede.
Art. 41
1. I posti degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano vacanti alla data del 20 gennaio 1972, e quelli resisi vacanti fino all'entrata in vigore del presente decreto, sono messi a concorso per esame al quale possono partecipare concorrenti che, alla data del bando, non abbiano superato il 45° anno di eta', ferme restando le generali deroghe previste dalla legge.
Art. 41-bis
1. Per la nomina dei giudici tributari delle commissioni tributarie di 1 e 2 grado di Bolzano, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, e' richiesto quale requisito l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca previsto dall'articolo 4, terzo comma, numero 4), del presente decreto ovvero, per i componenti nominati in base al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, ed in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, l'attestato conseguito secondo le disposizioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, riferito alla carriera direttiva.
2. Le commissioni di cui al comma 1 devono esser composte in misura paritetica da giudici appartenenti al gruppo linguistico italiano e tedesco.
3. Gli attuali componenti delle commissioni tributarie non possono essere confermate alla scadenza del loro incarico se non sono in possesso degli attestati di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui al comma 1. Detti componenti non possono, in ogni caso, continuare a svolgere le funzioni di giudice delle commissioni tributarie oltre la data di scadenza indicata nell'attuale decreto di nomina se non in possesso dei predetti attestati di bilinguismo.
4. Per i provvedimenti attinenti ai giudici tributari di 1 e 2 grado di Bolzano alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia tributaria partecipa con voto consultivo un rappresentante eletto dai giudici tributari di Bolzano, che sia gia' in possesso dell'attestato di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Ferme restando per il personale amministrativo delle commissioni tributarie di 1 e 2 grado di Bolzano le disposizioni del presente decreto, detto personale deve comunque essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui all'articolo 4 corrispondente al titolo di studio che era stato richiesto per l'accesso al profilo professionale rivestito.
6. E' istituito il ruolo locale del personale delle segreterie delle commissioni tributarie di 1 e 2 grado in provincia di Bolzano, di cui alle tabelle allegate al presente decreto contrassegnate con i numeri 25 e 26.
Art. 42
1. I decreti del commissario del Governo previsti nel presente decreto nonche' i provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione. Con la stessa data sono pubblicati gli elementi essenziali del provvedimento almeno in un quotidiano di lingua italiana ed in uno di lingua tedesca.
2. Del decreto di cui all'art. 13 viene data notizia anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. L'ufficio unico di cui all'art. 24 cura la pubblicazione di un Bollettino ufficiale contenente tutti i provvedimenti concernenti il personale dei ruoli locali. In detto Bollettino devono essere, altresi', pubblicati annualmente i ruoli di anzianita' dai quali risulti l'appartenenza al gruppo linguistico e la ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici a norma dell'art. 8 del presente decreto nonche' un estratto dei ruoli di anzianita' delle amministrazioni statali relativo al personale di cui all'art. 9, primo comma, dal quale risulti l'appartenenza al gruppo linguistico.
Art. 43
1. Contro i provvedimenti di cui al titolo primo e secondo del presente decreto, non riguardanti il rapporto di lavoro, e' ammesso il ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.
2. Competente per le controversie relative ai rapporti di lavoro e' il giudice ordinario secondo la disciplina dettata dalla normativa statale di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazione.
Art. 44
1. Fino a quando non avra' trovato piena realizzazione il disposto dell'art. 1 del presente decreto, in tutti gli uffici pubblici e nei servizi di pubblico interesse della provincia di Bolzano e di quelli a competenza regionale della provincia di Trento, il personale in possesso dell'attestato ai sensi del titolo I del presente decreto o che abbia superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 29 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di un segno di identificazione facilmente visibile.
Art. 45
1. Il limite di eta' per la partecipazione a tutti i concorsi banditi in base al titolo II del presente decreto, per la durata di 15 anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, viene elevato ad anni 40, applicando a partire da tale limite le deroghe previste da leggi speciali.
Art. 46
1. Le quote di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto devono essere raggiunte entro 30 anni dalla data di entrata in vigore dello statuto.
2. Fino al raggiungimento delle quote suddette, la percentuale dei posti da assegnare nei singoli concorsi, agli appartenenti dei gruppi linguistici tedesco e ladino puo' essere determinata, nell'ambito delle intese di cui all'art. 13, in misura superiore a quella risultante dall'applicazione del precedente art. 16.
3. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino l'effettiva attribuzione della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unita', risultanti nelle singole amministrazioni e carriere, possono essere assommate per il raggiungimento dei quozienti interi, da utilizzare, nell'ambito delle intese di cui sopra, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 17 del presente decreto.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, nel periodo di cui al primo comma sono considerati vacanti anche i posti occupati da personale che ha presentato domanda di trasferimento fuori della provincia di Bolzano.
5. Nelle domande di cui al comma precedente gli interessati possono indicare una terna di sedi di preferenza ed hanno diritto al trattamento economico previsto per i trasferimenti di ufficio.
6. Al fine di attuare il disposto di cui al primo comma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22, si avvale anche del disposto dell'art. 199 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, per il trasferimento ad altra amministrazione di singoli o di contingenti di impiegati nell'ambito provinciale.
7. Nei posti da mettere a concorso ai sensi del secondo comma dell'art. 9 non sono compresi quelli occupati da personale che ha preso servizio nella provincia di Bolzano dopo il 20 gennaio 1972 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, purche' gia' residente nella provincia di Bolzano alla data suddetta.
Art. 47
1. Fino a quando non sara' possibile assicurare la composizione del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto con personale dei ruoli locali avente qualifica di dirigente, si provvedera' con personale dei ruoli locali inquadrato nelle qualifiche funzionali per le quali, per l'accesso dall'esterno, e' richiesto il diploma di laurea.
2. Nell'ambito delle intese di cui all'art. 13 sono decise le date in cui cessano di applicarsi le disposizioni transitorie dei due commi precedenti.
3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per la costituzione della commissione di disciplina di cui all'art. 23.
4. Fino a quando non sara' possibile assicurare nella formazione della commissione d'esame di cui al precedente art. 35 la partecipazione di appartenenti al gruppo di lingua tedesca aventi i requisiti stabiliti dall'ordinamento giudiziario, nel relativo elenco possono essere compresi anche nominativi di magistrati di tribunale, con non meno di tre anni di anzianita' nella qualifica anche se hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito.
5. La data in cui cessa di applicarsi la disposizione di cui al comma precedente e' decisa nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 35, primo comma, del presente decreto.
Art. 48
1. Le amministrazioni interessate danno immediata comunicazione all'ufficio di cui all'art. 24 delle vacanze comunque verificatesi anche ai sensi del terzo comma del precedente art. 46.
2. Il predetto ufficio, ai fini dell'intesa di cui all'art. 13, informa mensilmente la provincia delle vacanze di cui al precedente comma.
Art. 48-bis
1. Per le trattative e gli aspetti che possono incidere nelle disposizioni del presente decreto, l'agenzia prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, richiede, per gli effetti previsti dall'art. 73, comma 1, dello stesso decreto legislativo, la partecipazione alle trattative del commissario del Governo per la provincia di Bolzano o di suoi delegati, ovvero puo' essere sostituita dal predetto commissario. I contratti di cui al titolo terzo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, una volta conclusasi la procedura di cui all'articolo 51 dello stesso decreto, sono suscettibili di contrattazione di raccordo per le particolarita' relative all'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. A tal fine entro trenta giorni dall'invio al commissario del Governo del testo dell'accordo si incontrano il consiglio di amministrazione dei ruoli locali ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo provinciale. L'autorizzazione alla sottoscrizione delle trattative e' rilasciata al commissario del Governo con le modalita' di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Con i contratti collettivi di cui al comma 1 sono definite altresi' le modalita' di informazione delle organizzazioni sindacali e le nuove forme di partecipazione delle stesse ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 48-ter
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1978, n. 571 e dall'articolo 328 del codice penale, nonche' i compiti di controllo attribuiti al consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22, le violazioni degli obblighi previsti dal predetto articolo 7 costituiscono gravi violazioni agli obblighi d'ufficio, anche ai fini della responsabilita' dirigenziale e disciplinare.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - provvedera' a diramare ad ogni dirigente preposto alle Direzioni generali del personale una apposita circolare per richiamare l'attenzione sulla norma di cui al comma 1, accompagnata da una sintesi della speciale disciplina di garanzia del sistema derivante dall'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige.
3. La predetta diramazione e' rinnovata ogni due anni.
Art. 49
1. Alle spese recate dagli articoli 6 e 7, primo comma, si prevede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1636 e 1637 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'attuazione della legge 23 ottobre 1961, n. 1165.
2. Alle altre spese derivanti dal presente decreto si provvede mediante variazioni compensative tra gli stati di previsione delle singole amministrazioni statali.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 luglio 1976
LEONE
MORO - COSSIGA -
BONIFACIO - STAMMATI
- COLOMBO - GULLOTTI -
MARCORA - MARTINELLI -
ORLANDO - DONAT-CATTIN
- TOROS - DAL FALCO
- PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 novembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 21, a seguito della deliberazione n. 717 della sezione del controllo del 6 novembre 1976.