Sez. 5, Sentenza n. 4386 del 04/03/2004 (Rv. 570774 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Presupposto impositivo - Sottrazione di uno spazio pubblico al sistema della viabilità e, quindi, all'uso generalizzato - Necessità - Occupazioni all'interno di fabbricati - Assoggettamento alla tassa - Esclusione - Conseguenze - Occupazione relativa ad un box di mercato comunale posto al'interno di un edificio - Tassabilità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il presupposto impositivo va individuato, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in una occupazione che comporti la sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e, quindi, all'uso generalizzato, con la conseguenza che - al pari della previgente normativa di cui all'art. 192 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 - le occupazioni effettuate all'interno di fabbricati restano escluse dal pagamento del tributo. Pertanto, la tassa non è dovuta in relazione ad un box di un mercato comunale ubicato all'interno di un edificio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 192
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)