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Sez. 1, Sentenza n. 4233 del 07/05/1996 (Rv. 497440 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE | Valutazione della congruità delle presunzioni accampate dall'amministrazione per l'accertamento d'ufficio - Esame da parte della Commissione Tributaria Centrale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497440-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVO DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE

In tema di contenzioso tributario, non è inibito alla Commissione Tributaria Centrale valutare la congruità delle presunzioni poste dall'Ufficio a fondamento del potere di procedere, ai sensi del secondo comma dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, alla rettifica della dichiarazione annuale I.V.A., trattandosi, in tal caso, non di giudizio estimativo, ma di giudizio di merito volto a verificare la sussistenza di una condizione giuridica indispensabile per il legittimo esercizio del potere di rettifica della dichiarazione del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)