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Sez. 2, Sentenza n. 2886 del 25/03/1987 (Rv. 452002 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE - ADESIONE DEL CONVENUTO ALLA MISURAZIONE DEI FONDI DA PARTE DI UN CONSULENTE TECNICO - ECCEZIONE DI USUCAPIONE IN ORDINE ALLA SUPERFICIE RISULTANTE NON DI SUA PROPRIETÀ IN BASE AL TITOLO DI ACQUISTO - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452002-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE - ADESIONE DEL CONVENUTO ALLA MISURAZIONE DEI FONDI DA PARTE DI UN CONSULENTE TECNICO - ECCEZIONE DI USUCAPIONE IN ORDINE ALLA SUPERFICIE RISULTANTE NON DI SUA PROPRIETÀ IN BASE AL TITOLO DI ACQUISTO - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di regolamento di confini, il fatto che il convenuto abbia prestato il proprio assenso alla misurazione dei terreni da parte di un consulente tecnico, non preclude al convenuto medesimo la possibilità di eccepire l'avvenuta usucapione relativamente a quella superficie di terreno che, ad indagine compiuta, non sia risultata compresa nell'area spettantegli in base al titolo di acquisto. Infatti, il negozio di accertamento di un diritto reale non ha alcun effetto traslativo, sicché, per la regolamentazione della relativa situazione giuridica controversa, deve farsi capo in ogni caso alla fonte precettiva originaria che ne costituisce il fondamento e che non è sostituibile da detto negozio. (Conf 2235/67, mass n 329420).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950, Cod. Civ. art. 1158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)