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Sez. 1, Sentenza n. 2137 del 06/07/1953 (Rv. 881502 - 01)

SOCIETÀ - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI - INVALIDITÀ - SANATORIA - POTERI DEL GIUDICE (C.C. 2377) IMPRESA COOPERATIVA - COOPERATIVA DI LAVORO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - EFFETTI SULLA QUALITÀ DI SOCIO IMPRESA COOPERATIVA - AZIONI - NATURA - FUNZIONE SOCIETÀ - SOCIETÀ PER AZIONI - MODIFICA AI TITOLI AZIONARI - EFFETTI SULLA QUALITÀ DI SOCIO.
Stato
decisa il 1953-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881502-01

SOCIETÀ - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI - INVALIDITÀ - SANATORIA - POTERI DEL GIUDICE (C.C. 2377) IMPRESA COOPERATIVA - COOPERATIVA DI LAVORO - CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - EFFETTI SULLA QUALITÀ DI SOCIO IMPRESA COOPERATIVA - AZIONI - NATURA - FUNZIONE SOCIETÀ - SOCIETÀ PER AZIONI - MODIFICA AI TITOLI AZIONARI - EFFETTI SULLA QUALITÀ DI SOCIO.

La sanatoria ipotizzata nell'ult. Comma dell'art. 2377 C.C. non può identificarsi con una vera e propria convalida, che dovrebbe, per essere tale, promanare da tutti i soggetti legittimati all'Azione di annullamento, ma si concreta in una ratifica-rinnovazione attraverso lo stesso organo societario che emise la deliberazione impugnata, e puo trovare applicazione anche nel caso di deliberazioni radicalmente nulle o concettualmente inesistenti. Poiché una nuova deliberazione nulla o annullabile manca all'effetto di impedire l'annullamento della deliberazione impugnata, il giudice investito del giudizio di impugnazione di una delibera assembleare dovra, ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, accertare se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa. Nelle cooperative di lavoro la cessazione del rapporto di lavoro non importa l'automatica perdita della qualità di socio, qualora non esistano apposite norme statutarie dirette a condizionare l'ammissione e la perdita della qualità di socio alle effettive prestazioni di lavoro in seno alla cooperativa; se, a norma del R.d. 12 febbraio 1911 n. 278, che approva il regolamento relativo alla concessione di appalti a societa cooperative di produzione e lavoro e alla Costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici i soci delle cooperative di produzione e lavoro devono essere operai, e tale condizione deve risultare dall'atto costitutivo o dallo statuto, e se, l'art 23 DL 1 4 dicembre 1947 n 1577, con il quale furono dettati i provvedimenti per la cooperazione, precisa che i soci della cooperativa di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte od il mestiere corrispondente alla specialita della cooperativa di cui fanno parte o affini, la indicata situazione dei soci non costituisce condizione necessaria ed indispensabile per la giuridica esistenza di una cooperativa di produzione e lavoro, ma e richiesta unicamente per ottenere la iscrizione nei registri prefettizi delle cooperative ammissibili agli appalti di cui alle leggi n. 178 del 1904 e n. 126 del 1906, e per godere dei particolari benefici, specie in ordine fiscale, accordati a dette cooperative, ne le predette norme di legge possono sovrapporsi, per forza propria, a quelle statutarie, sostituendole ed integrandole. Se le azioni delle cooperative non possono, tanto sotto il profilo strutturale che funzionale, parificarsi a quelle delle societa azionarie, non vi ha dubbio pero che le stesse, da riguardarsi come un certificato di quota, assolvano, se emesse, ad una funzione documentatrice non dissimile da quella delle azioni vere e proprie, destinate, quale documento probatorio della qualità di socio, a facilitare il modo di far valere il diritto documentato. Quando l'ente societario modifica il modello delle proprie azioni, o ne opera la sostituzione, il che nel caso di società azionarie può essere determinato da cause o fattori i più svariati (raggruppamento di azioni, esaurimento delle cedole aderenti al titolo per la riscossione dei dividendi sociali, ecc.) non ne deriva per coloro che siano rimasti in possesso dei titoli vecchio modello l'automatica perdita della qualità di socio, poiché le azioni di tipo preesistente conservano la forza testificatrice e la funzione strumentale che inerisce ad ogni Azione, fino a quando il socio non sia provveduto, e non sia stato messo in condizioni di provvedersi di un nuovo certificato in sostituzione di quello di vecchio modello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Legge 14/12/1947 num. 1577 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)