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Sez. L, Sentenza n. 1377 del 29/01/2003 (Rv. 560133 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560133-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito né rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con il quale veniva dedotta l'inidoneità della patologia riscontrata ad eliminare la capacità di deambulazione e a determinare quindi una delle condizioni previste, in via alternativa, per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, sulla base del rilievo che l'amministrazione convenuta, in appello, si era limitata a contestare l'applicabilità dell'istituto della indennità di accompagnamento e la decorrenze della prestazione).

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 2 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)