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Sez. 6, Sentenza n. 3442 del 21/12/1987 Cc. (dep. 18/01/1988) Rv. 177415 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - ENTI CREDITIZI NON PUBBLICI - APERTURA DI CREDITO A TERZI - CONDOTTA COSTITUENTE REATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177415-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - ENTI CREDITIZI NON PUBBLICI - APERTURA DI CREDITO A TERZI - CONDOTTA COSTITUENTE REATO - CONDIZIONI.*

L'erogazione di denaro a favore di terzi ad opera di dipendenti di enti creditizi non pubblici, mediante lo strumento dell'apertura di credito, è irrilevante penalmente solo nell'ipotesi di mera irregolarità dell'operazione, mentre può dar luogo a specifiche figure criminose (quali ad esempio falsi o truffe) qualora le condotte rivolte all'erogazione delle somme stesse rivestano le caratteristiche proprie di determinati reati.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)