Sez. 6, Sentenza n. 3442 del 21/12/1987 Cc. (dep. 18/01/1988) Rv. 177415 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - ENTI CREDITIZI NON PUBBLICI - APERTURA DI CREDITO A TERZI - CONDOTTA COSTITUENTE REATO - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - ENTI CREDITIZI NON PUBBLICI - APERTURA DI CREDITO A TERZI - CONDOTTA COSTITUENTE REATO - CONDIZIONI.*
L'erogazione di denaro a favore di terzi ad opera di dipendenti di enti creditizi non pubblici, mediante lo strumento dell'apertura di credito, è irrilevante penalmente solo nell'ipotesi di mera irregolarità dell'operazione, mentre può dar luogo a specifiche figure criminose (quali ad esempio falsi o truffe) qualora le condotte rivolte all'erogazione delle somme stesse rivestano le caratteristiche proprie di determinati reati.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)