Sez. 1, Sentenza n. 5853 del 25/01/1978 Ud. (dep. 19/05/1978) Rv. 138995 - 01
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - PROVVISIONALE - CLAUSOLA DI PROVVISORIA ESECUZIONE - SENTENZA DI CONDANNA IN GRADO DI APPELLO - ISTANZA DELLA PARTE CIVILE - OBBLIGO DI CONCESSIONE.*
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - PROVVISIONALE - CLAUSOLA DI PROVVISORIA ESECUZIONE - SENTENZA DI CONDANNA IN GRADO DI APPELLO - ISTANZA DELLA PARTE CIVILE - OBBLIGO DI CONCESSIONE.*
Costituisce un Obbligo e non una facolta per il giudice di appello quello di dichiarare provvisoriamente esecutivo tra le parti, su istanza della parte civile, il capo della sentenza di condanna in grado di appello che assegna la provvisionale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 479 bis, Legge 15/12/1972 num. 773 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)