Sez. 1, Sentenza n. 48336 del 13/11/2012 Cc. (dep. 13/12/2012) Rv. 253976 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - DATA | Provvedimento emesso "in executivis", ex art. 666 cod. proc. pen. - Data - Omissione - Possibilità di risalire "aliunde" alla data dell'atto - Nullità - Esclusione.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - DATA
La mancanza di data nel provvedimento emesso "in executivis", a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., non è causa di nullità della decisione, là dove la data di deliberazione si possa ricavare dagli atti, anche alla luce della presunzione che la decisione del giudice, riservata in una determinata udienza camerale, sia avvenuta lo stesso giorno.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)