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Sez. 2, Sentenza n. 1551 del 23/01/2026 (Rv. 677556-02)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - IN GENERE | Successione ab intestato - Chiamata in concorso del coniuge e dei figli conviventi - Permanenza nell'abitazione familiare dei figli con il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. - Fondamento - Possesso di beni ereditari ex art. 485 c.c. in capo ai figli - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Relazione familiare. SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI - In genere.
Stato
decisa il 2026-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677556-02

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CHIAMATO POSSESSORE DI BENI EREDITARI - IN GENERE

In tema di successione ab intestato, la permanenza dei figli nell'abitazione familiare unitamente al genitore superstite non costituisce espressione del possesso dei beni ereditari agli effetti di cui all'art. 485 c.c., in quanto la relazione familiare con i genitori, che giustificava tale permanenza prima dell'apertura della successione, prosegue nel rapporto con il genitore superstite titolare del diritto d'abitazione.

Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 540 com. 2, Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. art. 1140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)