Sez. 4, Sentenza n. 4611 del 08/11/1976 Ud. (dep. 02/04/1977) Rv. 135566 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - AZIONE CIVILE - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - POTERI DECISIONALI DEL GIUDICE PENALE SULL'AZIONE CIVILE ESERCITATA IN SEDE PENALE - IPOTESI VARIE.*
PROCEDIMENTO PENALE - AZIONE CIVILE - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - POTERI DECISIONALI DEL GIUDICE PENALE SULL'AZIONE CIVILE ESERCITATA IN SEDE PENALE - IPOTESI VARIE.*
Quando il giudice penale assolve l'imputato perche sia stato escluso o posto in dubbio l'elemento oggettivo del reato non puo decidere sull'Azione civile, rimanendo questa del tutto preclusa. Se, invece, l'assoluzione sia fondata sulla esclusione o sul dubbio dell'elemento soggettivo resta preclusa l'Azione civile ordinaria proposta ex art 2043 cod civ, ma non anche quella fondata su presunzione di responsabilita a carico del danneggiante. (nella specie la sentenza, con la quale l'imputato assolto 'perche il fatto non costituisce reatò era stato condannato in Sede penale al risarcimento del danno ex art 2054 cod civ, e stata annullata con rinvio del giudizio al giudice civile per mancata Costituzione del necessario contraddittorio tra le parti in ordine alla prova liberatoria spettante all'imputato nella veste di convenuto).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)