Sez. 6, Sentenza n. 426 del 06/12/1971 Ud. (dep. 27/01/1972) Rv. 119928 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN GENERE - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE RESPINTA DAL GIUDICE PER MANIFESTA INFONDATEZZA - RIPROPONIBILITA NEGLI ULTERIORI GRADI DEL PROCEDIMENTO - CONDIZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE COL QUALE SI CHIEDE LA REVISIONE DELLA DECISIONE DI MANIFESTA INFONDATEZZA EMESSA DAL GIUDICE DI MERITO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN GENERE - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE RESPINTA DAL GIUDICE PER MANIFESTA INFONDATEZZA - RIPROPONIBILITA NEGLI ULTERIORI GRADI DEL PROCEDIMENTO - CONDIZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE COL QUALE SI CHIEDE LA REVISIONE DELLA DECISIONE DI MANIFESTA INFONDATEZZA EMESSA DAL GIUDICE DI MERITO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Una questione di illegittimita costituzionale non puo essere sollevata in modo autonomo, ma deve essere sempre collegata, come questione incidentale, ad un giudizio ancora in corso davanti all'autorita giurisdizionale. Pertanto, il provvedimento del giudice che abbia respinto per manifesta infondatezza o irrilevanza un'eccezione di legittimita costituzionale, non puo formare oggetto di gravame, per ottenere la revisione della pronuncia di manifesta infondatezza emessa nel precedente grado di giurisdizione; puo pero riproporsi l'eccezione davanti al giudice superiore, qualora il gravame investa altre parti della sentenza del giudice inferiore, perche in tal caso il giudizio e ancora in corso. Di conseguenza, il ricorso per Cassazione a sostegno del quale e stata dedotta, come unico motivo di gravame, una doglianza riguardante il rigetto di un'eccezione di illegittimita costituzionale, e inammissibile, perche proposto per un motivo non consentito dalla legge.*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)