Sez. L, Sentenza n. 28142 del 20/12/2005 (Rv. 587161 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Rapporto di lavoro parasubordinato quale medico convenzionato accertato con sentenza passata in giudicato - Diritto a differenze retributive - Calcolo secondo i parametri inerenti a tale rapporto di lavoro - Sussistenza - Calcolo in base ad altra qualificazione formale del rapporto - Inammissibilità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Con riferimento al rapporto di lavoro dei medici convenzionati con l'Azienda Unità Sanitaria Locale, ove sia già stata accertata, con sentenza passata in giudicato, la qualificazione formale del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, e venga rivendicato il diritto a differenze retributive, le stesse non possono essere calcolate sulla base di una qualificazione del rapporto diversa da quella accertata, ed il relativo calcolo deve avvenire mediante la determinazione di tutte le spettanze derivanti dalla corretta qualificazione del rapporto in relazione alla concreta prestazione eseguita, con detrazione di tutte le somme ricevute dal lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, non avendo questa rilevato che si era formato il giudicato in ordine all'inquadramento dell'attività lavorativa prestata da un medico in favore di una Asl nell'ambito di un unico rapporto di lavoro parasubordinato di medico convenzionato per la medicina dei servizi, e che pertanto le eventuali differenze retributive vantate dovevano essere calcolate sulla base del trattamento spettante in base a tale qualificazione, e non della qualificazione della prestazione come medico fiscale, secondo quanto asserito dal professionista, considerando anche, nell'ambito dell'unico rapporto di lavoro, se talune erogazioni avessero natura non di corrispettivo ma di rimborso spese, e se fossero dovuti compensi aggiuntivi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 28/09/1990 num. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)