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Sez. L, Sentenza n. 3111 del 11/05/1981 (Rv. 413679 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - RICORSO IN SECONDA ISTANZA DEL DIRETTORE DELLA SEDE DELL'INPS O DELL'ASSICURATO - MANCATA DECISIONE DEL COMITATO REGIONALE DELL'ISTITUTO NEL TERMINE DI LEGGE - EFFETTI - REIEZIONE DEL RICORSO - ESCLUSIONE - PROCEDIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - SUSSISTENZA - POTERE DI DETTO COMITATO DI EMETTERE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE UN PROVVEDIMENTO FAVOREVOLE O SFAVOREVOLE ALL'ASSICURATO - PERSISTENZA - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1981-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413679-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - RICORSO IN SECONDA ISTANZA DEL DIRETTORE DELLA SEDE DELL'INPS O DELL'ASSICURATO - MANCATA DECISIONE DEL COMITATO REGIONALE DELL'ISTITUTO NEL TERMINE DI LEGGE - EFFETTI - REIEZIONE DEL RICORSO - ESCLUSIONE - PROCEDIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - SUSSISTENZA - POTERE DI DETTO COMITATO DI EMETTERE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE UN PROVVEDIMENTO FAVOREVOLE O SFAVOREVOLE ALL'ASSICURATO - PERSISTENZA - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*

In tema di ricorsi in materia di prestazioni previdenziali, a norma dell'art 46, quarto comma, DPR n 639 del 1970, la mancata decisione nel termine di legge, da parte del comitato regionale dell'INPS, del ricorso in seconda istanza del direttore della Sede dell'istituto o dell'assicurato non importa - a differenza dell'omessa decisione del ricorso di prima istanza da parte del comitato provinciale (secondo comma dell'art 46 citato) - la reiezione del ricorso, bensi rende procedibile l'Azione giudiziaria (art 47, primo comma, DPR 30 aprile 1970, n 639, e art 443 cod proc civ, come modificato dalla legge 11 agosto 1973 n 533), non escludendo il potere di tale comitato regionale di emettere, nonostante la scadenza del termine ad esso assegnato, un provvedimento che, se e favorevole all'assicurato, determina la cessazione della materia del contendere, mentre, se e sfavorevole, e privo di Rilevanza attesa la suaccennata autonomia dell'accertamento giudiziale. (Conf 3803/79, mass n 400256).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 44 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 45, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)