Sez. 1, Sentenza n. 5313 del 14/11/1994 Cc. (dep. 11/02/1995) Rv. 200869 - 01
Impugnazioni - Termini - In genere | Sentenza depositata in ritardo - Mancata indicazione nel dispositivo della complessità delle questioni e di un termine diverso da quello previsto dalla legge - Applicabilità del termine di 45 giorni per l'impugnazione - Esclusione.
Impugnazioni - Termini - In genere
Il ritardo nel deposito della sentenza senza che sia proclamata la complessità delle questioni comporta soltanto che il termine di 30 giorni per l'impugnazione decorra dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza stesso e non già l'applicabilità del diverso termine di 45 giorni; quest'ultimo opera solamente quando la riscontrata particolare complessità delle questioni trattate sia esposta nel dispositivo della sentenza, unitamente all'indicazione del termine più lungo fissato per il deposito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. D CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 2 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)