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Direttiva 2009/132/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009 che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata)

Testo in vigore al

Art. 75

L’esenzione è accordata solo per le quantità di beni strettamente necessarie al conseguimento dello scopo per il quale sono importate. Tali quantità sono stabilite in ciascun caso dalle autorità competenti tenendo conto di tale obiettivo.

Art. 76

1. L’esenzione si estende ai beni che non sono interamente consumati o distrutti nel corso degli esami, delle analisi o delle prove se i prodotti residui, con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti:

  1. a) sono interamente distrutti o resi privi di valore commerciale al termine degli esami, delle analisi o delle prove;

  2. b) sono ceduti gratuitamente al fisco, se tale possibilità è prevista dalle disposizioni nazionali; o

  3. c) sono, in circostanze debitamente giustificate, esportati fuori della Comunità.

2. Ai fini del paragrafo 1, per «prodotti residui» si intendono i prodotti risultanti dagli esami, dalle analisi o dalle prove o le merci non effettivamente utilizzate.

Art. 77

Salvo in caso di applicazione dell’articolo 76, paragrafo 1, i prodotti residui di esami, analisi e prove di cui all’articolo 72 sono soggetti all’IVA all’importazione che è loro propria, secondo l’aliquota in vigore alla data in cui si concludono tali operazioni, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Tuttavia, l’interessato può, con il consenso e sotto il controllo delle autorità competenti, ridurre in cascame o rottami i prodotti residui. In tal caso, l’imposta all’importazione è quella che corrisponde a tali cascami o rottami alla data del loro ottenimento.

Art. 78

Il termine entro il quale devono effettuarsi esami, analisi o prove e devono essere espletate le formalità amministrative intese a garantire l’utilizzazione delle merci ai fini previsti è fissato dalle autorità competenti.

Titolo XII. Importazioni varie

Capo 1. Spedizioni agli enti competenti in materia di protezione dei diritti d’autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale

Art. 79

Sono ammessi in esenzione i marchi, i modelli o i disegni e i relativi fascicoli di deposito, nonché fascicoli concernenti domande di brevetti di invenzione e simili, destinati agli enti competenti in materia di protezione dei diritti di autore o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

Capo 2. Documentazione a carattere turistico

Art. 80

Sono ammessi in esenzione:

  1. a) i documenti (opuscoli, stampati, libri, riviste, guide, manifesti incorniciati o meno, fotografie e ingrandimenti fotografici non incorniciati, vetrofanie, calendari illustrati) destinati a essere distribuiti gratuitamente e aventi come scopo essenziale quello di indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare, per assistere a riunioni o manifestazioni a carattere culturale, turistico, sportivo, religioso o professionale, purché tali documenti non contengano più del 25 % di pubblicità commerciale privata e purché sia evidente il loro scopo di propaganda a carattere generale;

  2. b) gli elenchi e gli annuari di alberghi stranieri, pubblicati dagli organismi ufficiali del turismo o sotto il loro patrocinio, e gli orari relativi ai servizi di trasporto gestiti all’estero, se tali documenti sono destinati alla distribuzione gratuita e non contengono più del 25 % di pubblicità commerciale privata;

  3. c) il materiale tecnico spedito ai rappresentanti accreditati o ai corrispondenti designati dagli organismi ufficiali nazionali del turismo, non destinato alla distribuzione, cioè gli annuari, gli elenchi degli abbonati del telefono o del telex, le liste di alberghi, i cataloghi di fiere, i campioni di prodotti dell’artigianato di valore trascurabile, la documentazione su musei, università, stazioni termali o altre istituzioni analoghe.

Capo 3. Documentazione di varia natura

Art. 81

1. Sono ammessi in esenzione:

  1. a) i documenti inviati gratuitamente a servizi pubblici degli Stati membri;

  2. b) le pubblicazioni di governi stranieri e le pubblicazioni di organismi internazionali ufficiali, destinate a essere distribuite gratuitamente;

  3. c) le schede elettorali destinate ad elezioni organizzate da organismi stabiliti fuori della Comunità;

  4. d) gli oggetti destinati a servire come prove o a scopi analoghi davanti ai tribunali o ad altri organi ufficiali degli Stati membri;

  5. e) i modelli di firme e le circolari stampate relative a firme che sono spedite nel quadro degli scambi ordinari di informazioni fra servizi pubblici o istituti bancari;

  6. f) gli stampati a carattere ufficiale inviati alle banche centrali degli Stati membri;

  7. g) le relazioni, i resoconti di attività, le note informative, i prospetti, i bollettini di sottoscrizione e altri documenti redatti da società non aventi la loro sede nella Comunità e destinati ai portatori o sottoscrittori di titoli emessi da tali società;

  8. h) i supporti registrati (schede perforate, registrazioni sonore, microfilm, ecc.) utilizzati per la trasmissione di informazioni spedite gratuitamente al destinatario, sempreché la franchigia non dia luogo a gravi abusi o distorsioni di concorrenza;

  9. i) gli incartamenti, gli archivi, i formulari e altri documenti simili destinati a essere utilizzati al momento di riunioni, conferenze o congressi internazionali, nonché i resoconti di tali manifestazioni;

  10. j) le piante, i disegni tecnici, i calchi, le descrizioni e altri documenti di questo genere importati al fine di ottenere o di eseguire ordini fuori della Comunità o per partecipare a un concorso organizzato nella Comunità;

  11. k) i documenti destinati a essere utilizzati nel corso di esami organizzati nella Comunità da istituzioni stabilite fuori della Comunità;

  12. l) i formulari destinati a essere utilizzati come documenti ufficiali per la circolazione del traffico internazionale dei veicoli o delle merci, nel quadro di convenzioni internazionali;

  13. m) i formulari, le etichette, i titoli di trasporto e i documenti simili spediti da imprese di trasporto o imprese alberghiere situate fuori della Comunità agli uffici di viaggio stabiliti nella Comunità;

  14. n) i formulari e i titoli di trasporto, le polizze di carico, le lettere di vettura e altri documenti commerciali o di ufficio, usati;

  15. o) gli stampati ufficiali emessi da autorità nazionali o internazionali e gli stampati conformi ai modelli internazionali inviati da associazioni stabilite fuori della Comunità ad associazioni corrispondenti situate nella Comunità per la loro distribuzione;

  16. p) le fotografie, le diapositive e i cartoni per matrici di fotografie, anche se comportano didascalie, inviati ad agenzie di stampa o ad editori di giornali o periodici;

  17. q) gli articoli di cui all’allegato I, qualunque sia l’uso cui sono destinati, prodotti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite o da una delle sue istituzioni specializzate;

  18. r) gli oggetti da collezione e gli oggetti d’arte di carattere educativo, scientifico o culturale, non destinati alla vendita e importati da musei, da gallerie e altri istituti autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per ricevere detti oggetti in esenzione;

  19. s) le pubblicazioni ufficiali che costituiscono il mezzo di espressione dell’autorità pubblica del paese o territorio di esportazione, degli organismi internazionali, delle collettività pubbliche e degli altri enti di diritto pubblico, stabiliti nel paese o territorio di esportazione, nonché le importazioni di stampati diffusi in occasione delle elezioni del Parlamento europeo o di elezioni nazionali organizzate dal paese d’origine e distribuite dalle organizzazioni politiche straniere ufficialmente riconosciute come tali negli Stati membri purché queste pubblicazioni o stampati siano stati tassati nel paese o territorio d’esportazione e non abbiano beneficiato d’esenzione dall’imposta all’esportazione.

2. L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera r), è concessa solo se gli oggetti sono importati a titolo gratuito o sono importati a titolo oneroso, ma non sono consegnati da un venditore soggetto all’IVA.

Capo 4. Materiali accessori per lo stivamento e la protezione delle merci durante il loro trasporto

Art. 82

Sono ammessi in esenzione i materiali vari quali corde, paglia, tele, carte e cartoni, legno e materie plastiche, utilizzati per lo stivamento e la protezione, inclusa la protezione termica, delle merci durante il loro trasporto nel territorio della Comunità a condizione:

  1. a) che non siano normalmente riutilizzabili; e

  2. b) che la loro contropartita sia inclusa nella base imponibile all’importazione definita al titolo VII, capo 4, della direttiva 2006/112/CE.

Capo 5. Lettiere, foraggi e alimenti destinati agli animali durante il loro trasporto

Art. 83

Sono ammessi in esenzione le lettiere, nonché i foraggi e gli alimenti di qualsiasi natura caricati a bordo di mezzi di trasporto utilizzati per l’inoltro di animali nel territorio della Comunità per essere loro distribuiti durante il viaggio.

Capo 6. Carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli e nei contenitori per usi speciali

Art. 84

1. Fatti salvi gli articoli 85, 86 e 87 sono ammessi in esenzione:

  1. a) il carburante contenuto nei serbatoi normali:

    1. i) degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli;

    2. ii) dei contenitori per usi speciali;

  2. b) il carburante contenuto in serbatoi portatili a bordo di autoveicoli da turismo e di motocicli, entro il limite di 10 litri per veicolo e fatte salve le disposizioni nazionali per la detenzione e il trasporto del carburante.

2.

Ai fini del paragrafo 1, s’intende per:

  1. a) «autoveicolo commerciale», ogni veicolo stradale a motore (compresi i trattori con o senza rimorchio) che, per il suo tipo di costruzione e il suo equipaggiamento, è atto e destinato al trasporto, con o senza compenso, di oltre nove persone, compreso il conducente, o di merci, nonché ogni veicolo stradale per usi speciali diversi dal trasporto propriamente detto;

  2. b) «autoveicolo da turismo», ogni autoveicolo che non risponda ai criteri definiti alla lettera a);

  3. c) «serbatoi normali»:

    1. i) i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi;

    2. ii) i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal conduttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali;

  4. d) «contenitore per usi speciali», ogni contenitore munito di dispositivi specialmente adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico e simili.

Oltre ai serbatoi di cui al primo comma, lettera c), punto i), sono parimenti considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’uso diretto del gas come carburante nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli.

Art. 85

Per quanto riguarda il carburante contenuto nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e dei contenitori per usi speciali, gli Stati membri possono limitare l’esenzione:

  1. a) per gli autoveicoli provenienti da un paese terzo o da un territorio terzo, a 200 litri per autoveicolo e per viaggio;

  2. b) a 200 litri per contenitore per usi speciali e per viaggio.

Art. 86

Gli Stati membri possono limitare la quantità di carburante ammissibile in esenzione:

  1. a) per gli autoveicoli commerciali che effettuano trasporti internazionali in provenienza da paesi terzi o da territori terzi a destinazione della loro zona frontaliera che si estende per una profondità massima di 25 km in linea d’aria, purché tali trasporti siano effettuati da persone residenti in questa zona;

  2. b) per gli autoveicoli da turismo appartenenti a persone residenti nella zona frontaliera che si estende per una profondità massima di 15 km in linea d’aria limitrofa a un paese terzo o territorio terzo.

Art. 87

1. I carburanti ammessi in esenzione non possono essere utilizzati per un veicolo diverso da quello in cui sono stati importati, né prelevati dal suddetto veicolo ed essere immagazzinati, salvo il caso di riparazioni necessarie al veicolo, né essere ceduti, a titolo oneroso o gratuito, dal beneficiario dell’esenzione.

2. Il mancato rispetto del paragrafo 1 comporta l’applicazione dell’IVA all’importazione relativa ai prodotti in questione, secondo l’aliquota in vigore alla data in cui è constatato detto inadempimento, in funzione della specie e del valore riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

Art. 88

La franchigia si applica anche ai lubrificanti che si trovano a bordo degli autoveicoli e che corrispondono alle normali esigenze del loro funzionamento durante il trasporto in corso.

Capo 7. Beni destinati alla costruzione, manutenzione o decorazione di monumenti commemorativi o di cimiteri di vittime di guerra

Art. 89

Sono ammessi in esenzione i beni di qualsiasi natura importati da organizzazioni autorizzate a tal fine dalle autorità competenti per essere utilizzati per la costruzione, la manutenzione o la decorazione di cimiteri, sepolcreti e monumenti commemorativi delle vittime di guerra di un paese terzo, inumati nella Comunità.

Capo 8. Bare, urne funerarie e oggetti di ornamento funebre

Art. 90

Sono ammessi in esenzione:

  1. a) le bare contenenti i corpi e le urne contenenti le ceneri di defunti, come pure fiori, corone e altri oggetti di ornamento che normalmente le accompagnano;

  2. b) i fiori, le corone e altri oggetti di ornamento portati da persone che risiedono fuori dalla Comunità e si recano ad un funerale o vengono a ornare tombe situate nel territorio della Comunità, purché tali importazioni, per la loro natura o quantità, non riflettano alcun intento di carattere commerciale.

Titolo XIII. Disposizioni generali e finali

Art. 91

Se la presente direttiva prevede che la concessione dell’esenzione sia subordinata al rispetto di talune condizioni, l’interessato deve fornire alle autorità competenti una prova soddisfacente del rispetto di tali condizioni.

Art. 92

1. Il controvalore in moneta nazionale dell’euro da prendere in considerazione per l’applicazione della presente direttiva è fissato una volta all’anno. Si applicano i tassi del primo giorno lavorativo d’ottobre, con effetto al 1o gennaio dell’anno successivo.

2. Gli Stati membri possono arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dalla conversione degli importi in euro.

3. Gli Stati membri possono mantenere invariati gli importi delle esenzioni in vigore al momento dell’adattamento annuale di cui al paragrafo 1, se la conversione degli importi delle esenzioni espressi in euro conduce, prima dell’arrotondamento previsto al paragrafo 2, a una modifica dell’esenzione espressa in moneta nazionale di meno del 5 % o a una riduzione di tale esenzione.

Art. 93

La presente direttiva non osta al mantenimento da parte degli Stati membri:

  1. a) dei privilegi e delle immunità che essi accordano nel quadro di accordi di cooperazione culturale, scientifica o tecnica, conclusi fra Stati membri e paesi terzi;

  2. b) di esenzioni particolari, giustificate dalla natura del traffico frontaliero, da essi accordate nel quadro di accordi frontalieri conclusi fra Stati membri e paesi terzi;

  3. c) di esenzioni risultanti dall’applicazione di accordi conclusi, su base di reciprocità, con paesi terzi firmatari della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, per l’attuazione delle pratiche raccomandate 4.42 e 4.44 dell’allegato 9 di detta convenzione.

Art. 94

Fino alla fissazione di disposizioni comunitarie nel settore considerato, la presente direttiva non osta a che gli Stati mantengano esenzioni all’importazione accordate:

  1. a) ai marittimi della marina mercantile;

  2. b) ai lavoratori che tornano nel loro paese d’origine dopo aver soggiornato fuori della Comunità per almeno sei mesi a causa della loro attività professionale.

Art. 95

Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni da essi adottate per l’applicazione della presente direttiva, indicando, eventualmente, le disposizioni da essi adottate facendo un semplice riferimento alle disposizioni identiche del regolamento (CEE) n. 918/83.