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Sez. 4, Sentenza n. 1549 del 23/01/1981 Ud. (dep. 26/02/1981) Rv. 147780 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI FORNIRE LA RAGIONATA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI POSTI A BASE DELLA DECISIONE - PERIZIA - CONCLUSIONE DELLA PERIZIA - OBBLIGO ADEMPIUTO.*
Stato
decisa il 1981-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147780-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI FORNIRE LA RAGIONATA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI POSTI A BASE DELLA DECISIONE - PERIZIA - CONCLUSIONE DELLA PERIZIA - OBBLIGO ADEMPIUTO.*

Per adempiere adeguatamente all'Obbligo di motivazione dei propri provvedimenti il giudice puo trarre elementi di giudizio circa il suo convincimento anche dalle conclusioni delle consulenze tecniche di parte, ma ha l'Obbligo di fornire la ragionata esposizione dei motivi posti a base della decisione assunta. (in genere, V mass n 142334 anno 1979, ultima parte; 138493 anno 1978; 130359, 128914 anno 1975, ove si parla di 'fatto decisivò; 121575 anno 1972, ove si fa riferimento all'intero 'quadro probatoriò).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)