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Sez. 3, Sentenza n. 5623 del 08/07/2016 Cc. (dep. 07/02/2017) Rv. 269243 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | DASPO - Reati presupposti - Necessità di accertamento giudiziale - Esclusione - Proscioglimento - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269243-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

Il proscioglimento dai fatti-reato che hanno determinato l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive (DASPO) non determina la automatica decadenza del provvedimento, in quanto lo stesso non è basato sull'accertamento giudiziale dei fatti presupposti e può essere revocato o modificato, ai sensi dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401, col venir meno o col mutamento delle condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. (Nella fattispecie, la S.C. ha applicato il suddetto principio ad imputato nei confronti del quale per alcuni reati era stata dichiarata la prescrizione, precisando che le cause di proscioglimento diverse da quelle "perchè il fatto non sussiste" o "perchè l'imputato non lo ha commesso" non escludono automaticamente la sussistenza dei fatti ed il giudizio di pericolosità del loro autore).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)