Sez. 3, Sentenza n. 4877 del 18/12/2002 Cc. (dep. 03/02/2003) Rv. 223533 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Concessione edilizia illegittima - Disapplicazione da parte del giudice - Necessità - Esclusione - Verifica del rispetto del parametro di legalità urbanistica-edilizia - Contrasto - Reato di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985 - Configurabilità.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati edilizi, in presenza di una concessione edilizia illegittima non occorre fare ricorso alla procedura di disapplicazione dell'atto amministrativo, bensì valutare la sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie, atteso che la conformità della costruzione e della concessione alla normazione urbanistica è elemento costitutivo o normativo dei reati contemplati dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, stante la individuazione del parametro di legalità urbanistica ed edilizia quale ulteriore interesse protetto dalle disposizioni in questione.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)