Sez. 3, Sentenza n. 4606 del 22/05/1990 (Rv. 467314 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PLURALITÀ DI PARTI - NOTIFICAZIONE PRESSO IL DIFENSORE DOMICILIATARIO - CONSEGNA DI UN NUMERO DI COPIE CORRISPONDENTI AL NUMERO DELLE PERSONE DESTINATARIE DELL'ATTO - INDICAZIONE SULLE COPIE DEI SINGOLI DESTINATARI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PLURALITÀ DI PARTI - NOTIFICAZIONE PRESSO IL DIFENSORE DOMICILIATARIO - CONSEGNA DI UN NUMERO DI COPIE CORRISPONDENTI AL NUMERO DELLE PERSONE DESTINATARIE DELL'ATTO - INDICAZIONE SULLE COPIE DEI SINGOLI DESTINATARI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel caso di notificazione di un atto a più persone, presso il difensore domiciliatario, allorquando dalla relazione risulta che il numero delle copie consegnate a quest'ultimo corrisponde al numero delle persone destinatarie dell'atto medesimo, non è necessario che siano indicati i cognomi ed i nomi dei singoli destinatari, non potendo sorgere, dalla detta omissione, alcuna incertezza sull'effettiva destinazione di una copia dell'atto a ciascuna delle persone destinatarie della notificazione. (V 3151/77, mass n 386686; (V 1538/73, mass n 364326).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)