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Sez. 3, Sentenza n. 4606 del 22/05/1990 (Rv. 467314 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PLURALITÀ DI PARTI - NOTIFICAZIONE PRESSO IL DIFENSORE DOMICILIATARIO - CONSEGNA DI UN NUMERO DI COPIE CORRISPONDENTI AL NUMERO DELLE PERSONE DESTINATARIE DELL'ATTO - INDICAZIONE SULLE COPIE DEI SINGOLI DESTINATARI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467314-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PLURALITÀ DI PARTI - NOTIFICAZIONE PRESSO IL DIFENSORE DOMICILIATARIO - CONSEGNA DI UN NUMERO DI COPIE CORRISPONDENTI AL NUMERO DELLE PERSONE DESTINATARIE DELL'ATTO - INDICAZIONE SULLE COPIE DEI SINGOLI DESTINATARI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel caso di notificazione di un atto a più persone, presso il difensore domiciliatario, allorquando dalla relazione risulta che il numero delle copie consegnate a quest'ultimo corrisponde al numero delle persone destinatarie dell'atto medesimo, non è necessario che siano indicati i cognomi ed i nomi dei singoli destinatari, non potendo sorgere, dalla detta omissione, alcuna incertezza sull'effettiva destinazione di una copia dell'atto a ciascuna delle persone destinatarie della notificazione. (V 3151/77, mass n 386686; (V 1538/73, mass n 364326).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)